È comune che attrici e modelle, agli inizi della carriera, accettino di posare per foto di nudo. Tuttavia, con il tempo, queste immagini potrebbero non essere più in linea con la propria immagine professionale o, peggio, risultare dannose.

Per comprendere come debbano comportarsi fotografi e modelle in simili circostanze, è utile richiamare il caso di una nota attrice le cui foto di nudo, realizzate professionalmente per essere poi cedute a terzi quando ancora non era famosa, erano apparse diversi anni dopo su alcune riviste. L'attrice ha quindi chiesto la rimozione delle foto, che venisse ordinato alle case editrici di non utilizzarle mai più e il risarcimento del danno, sostenendo che non esisteva un consenso alla loro pubblicazione.

Inizialmente il Tribunale di Roma ha respinto le richieste, ravvisando un consenso, seppur tacito, all'uso delle immagini. Successivamente, la Corte d'Appello ha vietato l'ulteriore utilizzo delle foto, rigettando però le altre domande.

La questione è quindi giunta in Cassazione che ha confermato la sentenza della Corte d'appello, fornendo diversi spunti interessanti per chi si dovesse trovare nella stessa situazione. Infatti secondo la Suprema Corte:

Consenso tacito e prova scritta: anche in assenza di un contratto formale, non si può negare che vi fosse inizialmente un consenso alla realizzazione e all'uso delle fotografie. Infatti solo la cessione dei diritti d'autore sulle fotografie (quindi siamo nell'ambito dei rapporti tra fotografi ed editori) deve essere provata per iscritto; al contrario il consenso a lasciarsi fotografare e ad utilizzare la propria immagine può anche essere dato tacitamente (purché risulti da comportamenti inequivocabili). Si tratta, precisano i giudici, di un negozio unilaterale distinto e autonomo rispetto al contratto: anche quando è formalmente inserito in un regolamento contrattuale, il consenso resta al di fuori di esso e conserva una propria autonomia giuridica.

Onere della prova: in ogni caso spetta a chi utilizza i ritratti dimostrare che il consenso era stato effettivamente fornito. Nel caso di specie, pur potendosi ammettere un consenso a farsi fotografare e a usare l'immagine, non era stata dimostrata un'autorizzazione a cedere la foto a terzi per una pubblicazione su svariate riviste.

Revocabilità del consenso: il consenso può sempre essere revocato. La scelta della pubblicazione delle fotografie spetta esclusivamente alla persona ritratta, che può anche cambiare idea in base all'evoluzione della propria carriera o del contesto sociale.

Tipologie di danno: l'uso illecito delle foto ha come conseguenza il risarcimento del danno, che però deve essere provato dalla modella. In caso di fotografie di nudo, una persona che lavora anche con la propria immagine può subire una serie di danni allo sviluppo della carriera futura — come l'impossibilità di ottenere ruoli in film non compatibili con tali immagini — o persino la perdita di occasioni di lavoro determinata proprio dall'impossibilità di sfruttare altre fotografie di nudo.

Il prezzo del consenso: in assenza di prove su danni specifici, la modella può comunque chiedere un risarcimento corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per consentire la pubblicazione di quelle fotografie, anche basandosi sul vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione.

La decisione della Corte d'Appello era quindi corretta anche nella parte in cui aveva negato un risarcimento, poiché il danno non era stato debitamente provato.

Riferimento: Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 6 maggio 2010 n. 10957
Norme: art. 10 c.c.; artt. 96, 97 e 100 L. 22 aprile 1941, n. 633
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