Come si bilancia il diritto all'informazione e quello alla privacy nel caso di notizie e fotografie che ritraggono minorenni?

La risposta arriva dal caso di un quotidiano che aveva pubblicato un articolo su un episodio di molestie avvenuto ai danni di cinque ragazze minorenni che tornavano da un parco divertimenti. A corredo dell'articolo era stata inserita una fotografia delle minori con i volti sottoposti a pixelatura in modo da non essere riconoscibili.

La madre di una delle ragazze, però, riteneva che la foto violasse la privacy della figlia e si è quindi rivolta al Garante per la protezione dei dati personali, sostenendo che la deformazione del volto non era stata sufficiente a garantire la riservatezza delle ragazze.

L'editore si era difeso sostenendo che, al contrario di quanto dedotto, la foto era utilizzabile perché nessuna delle ragazze era riconoscibile, proprio grazie alle accortezze dell'editore che l'aveva modificata prima di riprodurla.

Il Garante, con una decisione poi confermata anche dal Tribunale di Bologna e dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9274 dell'8 aprile 2025, ha anzitutto chiarito il concetto di "riconoscibilità" di una persona ritratta in una foto. Infatti se è vero che il volto umano è la parte che più di tutte distingue le persone, non è però l'unica a poter rendere un soggetto identificabile. Una persona deve essere considerata riconoscibile anche quando vengono mostrati altri elementi che la distinguono dagli altri, con il rischio di violarne la privacy.

In questo senso l'immagine pubblicata ritraeva in primo piano delle minori delle quali era stato pixelato solo il volto, lasciando però ampiamente visibili altri elementi come i capelli, la struttura fisica e l'abbigliamento che le avevano rese identificabili, quantomeno all'interno del loro ambiente sociale.

La diffusione dell'immagine della persona aveva quindi violato le regole del codice deontologico dei giornalisti nonché il principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, secondo cui la pubblicazione di dati personali — tra cui l'immagine — deve essere limitata a ciò che è strettamente necessario per la divulgazione della notizia. Queste cautele, ha ribadito spesso il Garante, devono essere adottate soprattutto nei confronti delle vittime dei reati.

La pubblicazione dell'immagine delle ragazze non era però essenziale e pertanto il Garante ha condannato l'editore a pagare una sanzione di 25.000 euro, poi ridotti a 10.000 dal Tribunale.

L'uso dell'immagine delle persone senza autorizzazione, anche se a fini di cronaca, resta quindi uno dei temi che maggiormente possono creare problemi a fotografi e giornalisti ed è quindi sempre opportuno assicurarsi di conoscere e rispettare le normative del settore.

Riferimento: Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 9274 dell'8 aprile 2025
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