Il Tribunale di Torino ha dovuto occuparsi della circolazione delle fotografie di minorenni, tema particolarmente delicato nell'era dei social network.
Il caso nasce dal conflitto tra due ex conviventi, genitori di un minore le cui fotografie venivano pubblicate con continuità dalla madre e dai propri figli su profili social pubblici, caratterizzati da un gran numero di follower anche a causa dell'attività di influencer svolta da uno dei fratelli da parte materna del minore.
Il padre, che non aveva mai approvato né si era esplicitamente opposto a queste pubblicazioni, decideva di manifestare esplicitamente il proprio dissenso all'uso delle foto del figlio, ma la loro pubblicazione proseguiva.
Il genitore si è quindi rivolto al Tribunale, che ha ricordato come la tutela del diritto all'immagine, soprattutto quando riguarda bambini o minorenni, sia di primaria importanza e trovi fondamento sia nell'ordinamento italiano sia in quello internazionale.
In Italia, la materia è regolata dagli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore, che riconoscono a ogni persona il diritto di decidere se e come utilizzare la propria immagine, nonché dall'articolo 10 del codice civile, che disciplina le conseguenze dell'uso non autorizzato dell'immagine altrui. A livello sovranazionale, la protezione dell'immagine rientra nel più ampio ambito della tutela dei dati personali, disciplinata dal GDPR, che riconosce ai minori una protezione rafforzata, poiché meno consapevoli dei rischi e delle conseguenze del trattamento dei propri dati. Particolarmente rilevanti sono inoltre la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989.
Alla luce di questo quadro normativo, il Tribunale ha ribadito che la diffusione del ritratto fotografico di una persona senza consenso costituisce un illecito particolarmente grave perché, come chiarito dalla giurisprudenza europea, l'immagine contribuisce a definire l'identità dell'individuo e quindi la sua volontà di non essere esposto al pubblico deve sempre essere rispettata.
Il giudice non ha inoltre accolto le difese della madre secondo cui la maggior parte dei post erano stati pubblicati quando il padre non si era ancora opposto. Ciò che conta, ha precisato il Tribunale, non è stabilire se e quando il padre abbia espresso formalmente il proprio dissenso, bensì verificare se il consenso alla pubblicazione sia stato richiesto all'altro genitore — circostanza che nel caso concreto non si era verificata.
La violazione dei diritti del minore è stata ritenuta particolarmente grave perché avvenuta tramite social network e piattaforme digitali, dove la diffusione delle immagini è rapida, ampia e sostanzialmente irreversibile. Il Tribunale ha chiarito che analoghi principi valgono anche per la pubblicazione di immagini su profili WhatsApp.
Applicando tali criteri, il giudice ha ordinato la rimozione delle fotografie del minore, vietato ogni ulteriore pubblicazione e condannato la madre al risarcimento dei danni. È stata inoltre prevista una penale di 100 euro per ogni nuova violazione del divieto e di 25 euro per ogni giorno di permanenza online delle immagini.
Se la tua immagine o quella di tuo figlio è stata pubblicata senza consenso, contatta lo Studio Legale Sciuto per una valutazione riservata del tuo caso.
Richiedi una consulenzaVerifica utilizzo immagini →