Dallo scorso 18 dicembre 2025 è entrata in vigore la legge 182 del 2025 che ha modificato una delle norme sul diritto d'autore che più hanno fatto discutere.

Si tratta di una peculiarità delle fotografie le quali, al contrario di altre forme d'arte, sono divise in tre categorie: quelle artistiche, che trovano piena tutela come opere d'arte e i cui diritti durano 70 anni dalla morte dell'autore; le fotografie cosiddette semplici, disciplinate dagli articoli 88 e seguenti della legge 633/1941, che prevedevano diritti della durata di vent'anni dalla "produzione"; e le mere riproduzioni, a cui non si applica alcuna tutela.

Nel tentativo di ridurre le differenze tra le foto-opere d'arte e quelle semplici — che pure possono essere tecnicamente di grande valore — l'articolo 92, a seguito della riforma, prevede che "il diritto esclusivo sulle fotografie dura settant'anni dalla produzione della fotografia".

Per quanto si tratti di un passo avanti, va anzitutto notato che la durata dei diritti delle foto artistiche e di quelle semplici non è stata equiparata: le prime sono tutelate per 70 anni a partire dalla morte dell'autore, per cui un'opera d'arte fotografica potrebbe continuare a essere tutelata anche per 100 o 150 anni da quando è stata scattata.

Fatta questa precisazione, ci si chiede cosa accada ai diritti delle fotografie già scattate, in assenza di una specifica previsione transitoria. In linea di principio possiamo distinguere tre ipotesi:

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    Fotografie scattate dal 18 dicembre 2025 in poi: non vi sono dubbi che l'autore godrà dei diritti previsti per le fotografie semplici per 70 anni dalla produzione.
  2. 2
    Fotografie scattate oltre vent'anni fa: in assenza di norme specifiche possiamo dire con certezza che, laddove i diritti siano già scaduti, queste continueranno a essere di pubblico dominio, non essendo ipotizzabile una "resurrezione" dei diritti.
  3. 3
    Fotografie scattate meno di 20 anni fa: la vera questione si pone per le fotografie che ad oggi non sono ancora cadute in pubblico dominio, ma che sono state scattate prima dell'entrata in vigore della legge. Ci si chiede se i diritti vengano estesi a 70 anni dalla produzione oppure se scadranno decorsi vent'anni. Personalmente ritengo più probabile la seconda ipotesi: i diritti sulle fotografie sono sorti nel momento in cui le stesse sono state scattate, elaborate e comunicate al pubblico, facendo sorgere i diritti di cui all'articolo 88 in tutta la loro estensione e con tutti i loro limiti temporali.

Questi cambiamenti, per quanto ancora non così incisivi come sarebbe necessario, dimostrano che il diritto d'autore e in particolare il mondo della fotografia sono tra i campi più vivi e in evoluzione del diritto.

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Riferimento normativo: Legge 22 novembre 2025, n. 182 — modifica all'art. 92 L. 633/1941
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A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
Avvocato esperto in diritto d'autore e della fotografia a Roma. Assiste fotografi, agenzie fotografiche e professionisti dell'immagine nella tutela dei loro diritti, nella gestione di licenze e contratti e nel recupero dei compensi per utilizzi non autorizzati. Contatta lo studio per un primo colloquio riservato.

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