Quando un insegnante supera il limite della correzione educativa e diventa aggressivo con un alunno, si pone la domanda se la scuola risponda sempre della condotta dell'insegnante o se, in caso di condotta abnorme, i genitori possano agire solo nei confronti del professore o del maestro. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3710 del 16 giugno 2026, ha affrontato proprio questo tema, riconoscendo la responsabilità solidale sia dell'insegnante sia del Ministero dell'Istruzione per le lesioni causate a un alunno di scuola elementare da un abuso dei mezzi di correzione.
I fatti e il procedimento penale
Il fatto risale al 2015. Un bambino che frequentava la classe quinta di una scuola elementare della provincia di Salerno è stato colpito al labbro da un astuccio lanciato dalla propria insegnante di matematica durante l'orario di lezione e nella stessa occasione ha ricevuto anche dei calci alle gambe. La madre, notato il gonfiore al momento dell'uscita da scuola, ha sporto denuncia ai Carabinieri pochi giorni dopo e dalle indagini è emerso un quadro più ampio di comportamenti aggressivi tenuti dalla docente nei confronti della classe, tra cui offese verbali, strattonamenti e un clima di disordine che la dirigente scolastica aveva già segnalato, prima dell'episodio, alla Commissione Medica di Verifica, chiedendo una visita collegiale per accertarne l'idoneità psicofisica all'insegnamento. Il procedimento penale a carico della maestra si è concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ha comportato una condanna a quattro mesi di reclusione per abuso dei mezzi di correzione e lesioni. Solo nell'aprile del 2016, a distanza di mesi dai primi solleciti della dirigente, la Commissione Medica di Verifica di Napoli ha accertato l'inidoneità permanente della docente al servizio, che è stata dispensata pochi giorni dopo.
Il valore probatorio della sentenza di patteggiamento
Il Tribunale ha ricordato che, dopo la riforma del 2022, la sentenza di patteggiamento non ha più, in linea di principio, efficacia di prova nei giudizi civili; ha però ritenuto questa nuova disciplina non applicabile al caso in esame, perché le preclusioni istruttorie del giudizio civile si erano già maturate prima dell'entrata in vigore della riforma. Ha quindi attribuito alla sentenza di patteggiamento il valore di un indizio, da valutare insieme agli altri elementi di prova raccolti, in particolare le dichiarazioni rese dai testimoni nel procedimento penale, che ha qualificato come prove atipiche utilizzabili anche nel giudizio civile.
La responsabilità del Ministero: il nesso di occasionalità necessaria
Il Tribunale ha individuato due autonomi titoli di responsabilità in capo al Ministero. Il primo è di natura contrattuale: dall'iscrizione del minore nasce quello che la giurisprudenza definisce un contatto sociale qualificato tra insegnante e allievo, dal quale derivano, oltre all'obbligo di istruire, anche l'obbligo accessorio di vigilare sull'incolumità fisica degli alunni per tutto il tempo in cui usufruiscono della prestazione scolastica; di questo obbligo il Ministero risponde anche per il fatto del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c. Il secondo titolo è extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2049 c.c., e si fonda sul rapporto di preposizione esistente tra l'amministrazione e l'insegnante, quale suo dipendente.
Il Tribunale ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2019, secondo cui l'ente pubblico risponde del fatto illecito del dipendente anche quando questi abbia agito per finalità personali ed estranee ai fini dell'amministrazione, purché la condotta sia legata alle funzioni esercitate da un nesso di occasionalità necessaria: il danno, cioè, non si sarebbe potuto verificare senza l'esercizio di quelle funzioni. Ha ritenuto integrato questo nesso perché la possibilità di colpire un alunno con un oggetto lanciato in classe è stata resa possibile proprio dal contatto quotidiano tra insegnante e allievi nell'esercizio dell'attività di insegnamento. Ha inoltre richiamato, quale precedente sullo stesso principio applicato a una condotta ancora più grave, un caso di abusi sessuali commessi da un insegnante durante l'attività didattica, sottolineando che il maltrattamento di un alunno da parte del proprio insegnante non costituisce un'ipotesi imprevedibile, capace di interrompere il nesso con le funzioni esercitate.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato, a sfavore del Ministero, la circostanza che le prime segnalazioni sui comportamenti problematici della docente risalissero all'agosto 2015, cioè a prima dell'episodio, e che l'accertamento definitivo della sua inidoneità sia intervenuto solo mesi più tardi, nonostante i solleciti della dirigente scolastica. Questo ritardo è stato considerato un ulteriore elemento a conferma della mancata adozione, da parte dell'amministrazione, delle misure di prevenzione che le sarebbero state imposte, anche in via cautelare. Il Ministero, dal canto suo, non è riuscito a fornire la prova liberatoria che gli sarebbe spettata: non ha dimostrato che l'inadempimento fosse dovuto a una causa a sé non imputabile, né che la condotta della maestra fosse così abnorme da interrompere il nesso di occasionalità necessaria.
Il risarcimento riconosciuto: danno biologico e sofferenza morale
Sul piano del danno, il Tribunale ha applicato le Tabelle di Milano nell'edizione 2024, che tengono separati il valore del danno biologico da quello della sofferenza morale. Per i dieci giorni di invalidità temporanea assoluta e i dieci giorni di invalidità temporanea parziale al cinquanta per cento ha riconosciuto complessivamente 1.725 euro; per l'invalidità permanente, quantificata dal consulente tecnico nella misura del cinque per cento, ha liquidato ulteriori 10.395 euro, comprensivi della componente di sofferenza morale legata all'episodio. Ha invece escluso un'ulteriore personalizzazione del risarcimento, non essendo state provate conseguenze anomale rispetto a quelle normalmente collegate a un pregiudizio di quel tipo, e ha respinto la domanda proposta dalla madre in proprio, per non avere questa dimostrato un danno personale distinto da quello subito dal figlio.
Cosa resta di questa sentenza
Quello che resta di questa decisione è la conferma che, quando un insegnante abusa dei mezzi di correzione nei confronti di un alunno, la responsabilità non si esaurisce nella persona del docente. Il Ministero dell'Istruzione risponde, in solido con l'insegnante, sia per l'inadempimento degli obblighi di protezione e vigilanza che nascono dal rapporto scolastico, sia per il fatto illecito compiuto dal proprio dipendente, quando quel fatto sia stato reso possibile dall'esercizio delle funzioni affidategli e non ne rappresenti uno sviluppo del tutto imprevedibile. Neppure la natura dolosa della condotta, né la sua contrarietà alle finalità educative della scuola, sono bastate a esonerare l'amministrazione, che non è riuscita a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'episodio, nonostante le segnalazioni già ricevute sui comportamenti problematici della docente.
Tuo figlio ha subito un episodio di violenza o negligenza a scuola? Contatta lo Studio Legale Sciuto per una valutazione riservata del caso.
Richiedi una consulenza