Se le lesioni incidono sulla capacità lavorativa del danneggiato, il responsabile dovrà risarcirlo anche se questi all'epoca del sinistro era disoccupato. Questo principio è stato ribadito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 388 del 16 febbraio 2026.

La vicenda trae origine da un grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un uomo che viaggiava come passeggero su un'auto che, per responsabilità del conducente, si è schiantata contro altre vetture in sosta e un palo della luce. Le conseguenze dell'incidente si sono rivelate particolarmente rilevanti, con postumi permanenti incidenti sull'integrità psico-fisica nella misura del 55% e una riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 50%.

Al momento del sinistro, però, il soggetto risultava disoccupato da tempo e privo di un'occupazione stabile. La difesa dell'assicurazione ha pertanto sostenuto che non potesse configurarsi alcun danno economico, poiché non vi era stata una perdita reddituale concreta e attuale.

La Corte d'Appello, confermando la precedente decisione del Tribunale, ha tuttavia respinto tale impostazione, aderendo all'orientamento ormai consolidato della Cassazione secondo cui la condizione di disoccupazione non esclude, di per sé, il diritto al risarcimento del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica. Il danno, infatti, non coincide esclusivamente con la perdita di un reddito in atto, ma riguarda anche la compromissione delle concrete prospettive future di guadagno.

La nozione di capacità lavorativa specifica assume, in questo contesto, un ruolo centrale: deve essere considerata come la concreta attitudine del soggetto a svolgere un'attività lavorativa coerente con la propria formazione, esperienza e inclinazioni. Nel caso esaminato, la vittima aveva maturato esperienza nel settore edilizio e proprio rispetto a tale ambito le lesioni riportate incidevano in modo significativo, limitandone le possibilità di impiego e, quindi, di produzione di reddito.

È quindi necessario, in casi come questi, valutare non solo la situazione di fatto esistente al momento del sinistro, ma anche ciò che ragionevolmente sarebbe accaduto in assenza dell'incidente. In questa prospettiva, il giudice è chiamato a verificare se il danneggiato, ove fosse rimasto integro, avrebbe verosimilmente cercato e trovato un'occupazione e, parallelamente, se i postumi permanenti incidano in modo concreto su tale possibilità.

Applicando tali principi, la Corte ha evidenziato che la giovane età del danneggiato e il suo pregresso inserimento nel settore lavorativo rendevano ragionevole presumere che avrebbe continuato a proporsi sul mercato del lavoro, individuando nuove occasioni di impiego. La circostanza della disoccupazione è stata quindi ritenuta priva di efficacia impeditiva rispetto al riconoscimento del danno.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che riconosce la risarcibilità del danno anche in favore di soggetti che, pur non essendo occupati al momento del fatto, dimostrino di essere inseriti, o comunque inseribili, nel mercato del lavoro. Anche lo svolgimento di attività saltuarie o sporadiche non esclude la configurabilità del danno, qualora le lesioni incidano sulle concrete possibilità future di reddito.

In definitiva, il principio che emerge è chiaro: il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica può sussistere anche in capo a un disoccupato, quando l'invalidità incida in concreto sulle sue possibilità di accedere al lavoro e di produrre reddito in futuro. Una conclusione che rafforza la funzione compensativa del risarcimento e che trova fondamento in una lettura realistica delle dinamiche del mercato del lavoro e delle condizioni personali del danneggiato.

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Riferimento: Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 388 del 16 febbraio 2026
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