Con la sentenza n. 1945 del 2024, il Tribunale di Monza ha condannato un chirurgo ortopedico e la struttura sanitaria presso cui operava al risarcimento dei danni patiti da una paziente sottoposta a un intervento di protesizzazione del ginocchio, rivelatosi inappropriato.
La vicenda trae origine dall'intervento eseguito nel 2014 su una paziente affetta da gonalgia al ginocchio destro, alla quale veniva impiantata una protesi femoro-rotulea. L'esito dell'operazione si rivelava, però, nefasto tanto che già nel 2015 era necessario un secondo intervento di artroprotesi totale del ginocchio, volto alla rimozione dell'impianto originario e alla sua sostituzione con una soluzione più invasiva.
La paziente si è quindi rivolta al Tribunale di Monza, che sulla scorta della consulenza medica eseguita, ha evidenziato come l'intervento iniziale fosse controindicato sotto plurimi profili; l'errore peraltro non era riconducibile alla complessità del caso, ma solo a un inadeguato studio preoperatorio, tale da integrare una violazione della diligenza ordinariamente esigibile in un intervento routinario.
Sotto il profilo giuridico, il Tribunale ha ribadito che la responsabilità sanitaria trova fondamento nel rapporto contrattuale — o, secondo la nota elaborazione giurisprudenziale, nel "contatto sociale qualificato" — che si instaura tra paziente, medico e struttura. Ne discende che grava su questi ultimi l'onere di dimostrare la correttezza dell'operato, mentre il paziente è tenuto a provare il danno e il relativo nesso causale.
La pronuncia affronta anche il tema dell'applicabilità della legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), escludendone la retroattività. Per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore — come nel caso di specie — la responsabilità del medico conserva dunque natura contrattuale, radicandosi nel contatto sociale qualificato. Resta invece contrattuale, anche nel regime successivo alla riforma, la responsabilità della struttura sanitaria, espressamente ricondotta dall'art. 7, comma 1, della legge citata agli artt. 1218 e 1228 c.c.
Quanto al danno, il Tribunale ha riconosciuto un'invalidità permanente dell'8%, oltre a un periodo di inabilità temporanea, liquidando complessivamente 15.523,94 euro, oltre alle spese legali, posti a carico, in solido, del sanitario e della struttura.
Se hai subito un danno a causa di un errore medico o di un intervento chirurgico non correttamente indicato, contatta lo Studio Legale Sciuto per un primo colloquio riservato.
Richiedi una consulenza