Con la sentenza n. 8014 del 13 maggio 2024, il Tribunale di Roma ha esaminato il caso di un neonato deceduto a dodici giorni dalla nascita a causa di un'infezione nosocomiale da stafilococco aureo contratta durante il ricovero, condannando la struttura ospedaliera al pagamento di oltre un milione di euro in favore dei familiari.
La decisione si sofferma su tre profili centrali in materia di responsabilità sanitaria: la qualificazione dell'azione e le relative implicazioni, il riparto dell'onere probatorio e i criteri di liquidazione del danno.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto necessario inquadrare giuridicamente la domanda. Come noto, il rapporto tra paziente e struttura sanitaria è generalmente riconducibile al contratto di spedalità, che si perfeziona anche nei confronti degli enti pubblici in forza del c.d. contatto sociale qualificato. Tale vincolo, tuttavia, esplica effetti esclusivamente tra le parti. Ne consegue che i congiunti del paziente, agendo per il risarcimento del danno da decesso, fanno valere una responsabilità di natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., fatta eccezione per le prestazioni sanitarie connesse alla procreazione — gravidanza, parto e patologie del concepito — in cui la tutela contrattuale si estende anche al nascituro e al padre, in ragione dell'incidenza diretta della prestazione sulle loro posizioni giuridiche.
Le ricadute sul piano pratico sono rilevanti: il regime aquiliano comporta, da un lato, un onere probatorio più gravoso per gli attori, chiamati a dimostrare anche la colpa della struttura, e, dall'altro, un termine di prescrizione quinquennale.
Chiarito tale aspetto, il Tribunale ha affrontato il tema dell'accertamento della responsabilità in presenza di infezioni nosocomiali. Nel caso di specie, la consulenza tecnica ha ricondotto il decesso all'infezione contratta in ambito ospedaliero, ritenendo integrato il nesso causale e ravvisando altresì profili di colpa in capo alla struttura. Il Giudice ha ribadito che non è sufficiente, da parte dell'ospedale, la mera allegazione dell'esistenza di protocolli di prevenzione, essendo invece necessario dimostrare la loro concreta e puntuale applicazione nel caso specifico, con riferimento al singolo paziente e al reparto interessato. In difetto di tale prova, il cui onere grava sulla struttura, la responsabilità deve ritenersi accertata.
Quanto alla liquidazione del danno, il Tribunale ha fatto applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, fondate su un sistema a punti che tiene conto del grado di parentela, dell'età della vittima e di quella dei superstiti. Nel caso in esame, la tenerissima età del neonato ha determinato l'attribuzione del punteggio massimo per tale parametro, incidendo significativamente sull'entità dei risarcimenti: ai genitori sono stati riconosciuti circa 318.000 euro ciascuno, al fratello quindicenne 187.000 euro, mentre ai nonni importi compresi tra 142.000 e 148.000 euro, oltre al rimborso delle spese funerarie e dei costi delle consulenze tecniche di parte.
La pronuncia si inserisce nel solco dell'orientamento che richiede alle strutture sanitarie non solo la predisposizione, ma anche la rigorosa attuazione delle misure di prevenzione del rischio infettivo, soprattutto in contesti ad elevata vulnerabilità. In tale prospettiva, l'accertamento della responsabilità non può prescindere dalla verifica concreta dell'effettività dei protocolli adottati, con conseguenze risarcitorie di rilievo nei casi in cui tale prova risulti carente.
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