Una donna aveva pubblicato sul proprio profilo TikTok un video nel quale rivolgeva espressioni offensive a un'altra persona che, peraltro, stava assistendo alla diretta; il video restava online anche dopo la diretta e pertanto il contenuto era visto e condiviso da numerosi altri utenti. Ne è scaturito un processo penale che si è concluso con la sentenza n. 29458 del 12 agosto 2025 della Corte di Cassazione, nella quale i giudici hanno dovuto chiarire se assistere a una diretta social equivalga, ai fini penali, a una presenza fisica, così da distinguere l'ingiuria (non più reato) dalla diffamazione (ancora oggi reato).
Il fatto: dal Tribunale alla Cassazione
Nei primi due gradi di giudizio, sia il Tribunale sia la Corte d'Appello di Reggio Calabria avevano ritenuto la donna responsabile del reato di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, in ragione della pubblicazione dei video sul social network. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la persona offesa, avendo assistito alla diretta, dovesse considerarsi presente nel momento dell'offesa: circostanza che, secondo il ricorso, avrebbe dovuto condurre a riqualificare il fatto come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, condotta ormai depenalizzata e priva di rilevanza penale.
La differenza tra diffamazione e ingiuria
La distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti. L'ingiuria, quando l'offesa è comunicata al solo destinatario, non costituisce più reato: resta un illecito civile, ma non penale. La diffamazione, al contrario, è un reato e si configura quando l'offesa raggiunge altre persone mentre il destinatario ne resta estraneo, senza alcuna possibilità di replicare nell'immediato. Il criterio che separa le due fattispecie, ha ricordato la Cassazione richiamando un proprio precedente del 2019, sta proprio nella presenza o assenza della persona offesa al momento in cui l'offesa viene pronunciata.
La presenza "virtuale" nell'era delle comunicazioni digitali
Il concetto di presenza, tradizionalmente legato alla compresenza fisica in uno stesso luogo, si è progressivamente adattato agli strumenti tecnologici. La giurisprudenza ha già riconosciuto che una videoconferenza o una conference call possano equivalere, ai fini di questa distinzione, a una presenza fisica. Diverso il discorso per comunicazioni che raggiungono il destinatario in un momento successivo o senza un reale scambio diretto: l'invio di una email, così come un messaggio su una chat condivisa che la persona offesa non abbia percepito nell'immediato perché non collegata in quel momento, sono stati qualificati come diffamazione, non come ingiuria. Il punto di riferimento, per la Cassazione, è la possibilità concreta di un contraddittorio immediato tra chi offende e chi è offeso, in condizioni di sostanziale parità.
Perché guardare un video in diretta non basta
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha escluso che assistere a un video "in diretta da remoto" equivalga alla presenza richiesta per configurare la sola ingiuria. La possibilità di inserire commenti sotto il video, ha osservato la Corte, non instaura un rapporto diretto tra le parti né garantisce un confronto immediato e paritario: chi commenta non dialoga davvero con chi ha pubblicato il video, e non ha modo di ottenere una replica nello stesso momento in cui l'offesa viene pronunciata. A questo si aggiunge che i video sono rimasti pubblicati sulla piattaforma anche in seguito, venendo visti e condivisi da un numero indeterminato di persone: una circostanza che, per la Cassazione, esclude ulteriormente qualsiasi equiparazione alla presenza fisica. Il ricorso è stato quindi respinto, e la qualificazione del fatto come diffamazione aggravata è stata confermata.
Cosa resta di questa sentenza
La semplice possibilità di vedere un contenuto offensivo nel momento stesso in cui viene pubblicato, o di commentarlo, non equivale a essere presenti nel senso richiesto dalla legge per escludere la diffamazione. Ciò che conta è la possibilità reale di un confronto diretto e paritario tra chi offende e chi è offeso. Finché gli strumenti offerti dalle piattaforme social si limitano a una funzione di commento, senza consentire un dialogo effettivo e immediato, la pubblicazione di contenuti offensivi che raggiungono anche altri utenti resta qualificabile come diffamazione aggravata, che può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa di almeno cinquecentosedici euro (art. 595, comma 3, c.p.), oltre all'obbligo di risarcire il danno.
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