Le fotografie scattate durante una manifestazione pubblica possono essere pubblicate, entro certi limiti, anche senza il consenso delle persone ritratte. Quando però a comparire è un minore, i limiti diventano più stretti. La Corte di Cassazione, Sezione III civile, con l'ordinanza n. 8880 del 13 maggio 2020, ha chiarito che la pubblicazione senza consenso è legittima quando la presenza del minore nello scatto è del tutto casuale e la fotografia non mira a polarizzare l'attenzione sulla sua identità e sulla sua riconoscibilità. Negli altri casi serve il consenso dei genitori, che non può essere sostituito da cartelli di avviso all'ingresso del luogo in cui si svolge l'evento. La Corte ha però escluso il risarcimento, perché il danno non era stato provato.

La vicenda

Secondo i genitori di due ragazze minorenni, una fotografia che le ritraeva mentre percorrevano uno scivolo gonfiabile all'interno di un parco acquatico è stata affissa su alcuni cartelloni pubblicitari, per pubblicizzare un evento ludico. I genitori hanno quindi citato in giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, la società che gestiva il parco, chiedendo di accertare l'illecito utilizzo del ritratto fotografico e di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La società ha sostenuto che la fotografia era stata scattata in occasione di un evento pubblico e che all'interno del parco erano esposti avvisi ben visibili sulla presenza di un fotografo per la realizzazione di immagini con finalità promozionali, con l'indicazione che gli utenti potevano essere ritratti durante l'uso degli impianti.

Le decisioni dei giudici di merito

Il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 439/2017, ha affermato l'illiceità dell'utilizzo dell'immagine per la mancata prestazione del consenso, ma ha rigettato la domanda di risarcimento perché non era stata fornita la prova del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 516/2018, depositata il 1° marzo 2018, ha confermato il rigetto con una motivazione diversa: a suo avviso mancava il fondamento stesso del danno, perché la condotta non era illecita. Ha ritenuto infatti che la pubblicazione rientrasse nell'art. 97 della legge sul diritto d'autore: le fotografie ritraevano semplici avventori, in prevalenza bambini, che partecipavano a una manifestazione di massa, non persone di particolare notorietà, e le ragazze erano considerate non nella loro individualità, ma come anonime partecipanti a un evento di grande richiamo pubblico. La diffusione delle immagini, quindi, non era lesiva della reputazione o dell'onore delle persone ritratte.

La regola: quando la fotografia può essere pubblicata senza consenso

Le norme di riferimento sono gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941) e l'art. 10 del codice civile. L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva non soltanto quando avviene senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze che la legge considera idonee a escludere la tutela della riservatezza, come la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico da lui ricoperto, le finalità di giustizia o di polizia, gli scopi scientifici, didattici o culturali, oppure il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svolti in pubblico. È abusiva anche quando, pur ricorrendo il consenso o una di queste circostanze, l'esposizione o la pubblicazione arreca pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta (Cass. n. 17211/2015).

L'art. 97 individua quindi ipotesi tassative in cui il consenso non è necessario, ma anche in questi casi il ritratto non può essere esposto o messo in commercio se ne derivi un pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona.

Cosa ha affermato la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso che la pubblicazione fosse lesiva dell'onore, della reputazione o del decoro delle ragazze: le fotografie le ritraevano mentre partecipavano a una manifestazione di massa in occasione dell'inaugurazione di uno scivolo gonfiabile, un'attività che non è disdicevole né disonorevole e che non è contraria all'ordine pubblico o al buon costume. Ha aggiunto che nel caso esaminato non vi era stato alcuno sfruttamento pubblicitario della specifica immagine delle ragazze, che non potevano qualificarsi come testimonial involontarie di un prodotto commerciale, perché nella percezione del pubblico non era ipotizzabile una loro personale associazione alla struttura di cui stavano fruendo.

Non ha però condiviso il ragionamento con cui la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 97. Trattandosi di minori, ha affermato la Corte, l'applicazione della norma deve essere più stringente e coordinarsi con la normativa sulla privacy. La pubblicazione è legittima, in quanto rientrante nell'art. 97, se le immagini ritraggono scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o altre iniziative collettive non pregiudizievoli, e se l'eventuale immagine del minore può considerarsi del tutto casuale e in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sulla sua identità e sulla sua riconoscibilità. Il minore può dunque comparire come uno dei tanti partecipanti all'evento. Nel caso in esame la fotografia era specificamente incentrata sulle due ragazze mentre utilizzavano lo scivolo che si voleva pubblicizzare, e la circostanza che avrebbe legittimato la pubblicazione non poteva dirsi sussistente.

Mancando la casualità, serviva il consenso. La Corte ha richiamato la normativa sulla privacy applicabile all'epoca dei fatti (L. n. 675/1996, come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 196/2003), secondo cui il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto e se all'interessato sono state rese le informazioni previste dalla legge.

Nel caso di specie non vi era prova di un consenso validamente manifestato al trattamento di dati personali certamente identificativi delle ragazze ritratte. La Corte ha affermato che l'asserita presenza di cartelli di avviso sullo svolgimento di un servizio fotografico non poteva sostituire il consenso, che doveva essere prestato dai genitori, titolari della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni. Ha perciò ritenuto che l'acquisizione e la pubblicazione delle immagini fossero avvenute in modo illecito.

Va precisato che la Corte ha applicato la normativa sulla privacy in vigore all'epoca dei fatti, quando il GDPR non era ancora stato emanato. Oggi si applica il GDPR, con regole ancora più stringenti.

Illecito, ma nessun risarcimento

Nonostante l'illiceità, la domanda di risarcimento non è stata accolta. La Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza, il danno non può mai essere ritenuto in re ipsa e che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non si può prescindere dall'accertamento concreto del pregiudizio risarcibile. Nel corso del giudizio, né in primo né in secondo grado, era stato dimostrato quale fosse il danno patito dalle ragazze. Il ricorso è stato quindi rigettato, con la correzione della motivazione della sentenza d'appello.

Cosa resta di questa ordinanza

Nelle fotografie scattate durante una manifestazione pubblica, la posizione dei minori è trattata con maggiore rigore rispetto a quella degli altri partecipanti. L'art. 97 consente la pubblicazione senza consenso a condizioni più strette: la presenza del minore deve essere del tutto casuale e lo scatto non deve mirare a polarizzare l'attenzione sulla sua identità e sulla sua riconoscibilità. Quando manca questa casualità occorre il consenso dei genitori, che è valido solo se libero, specifico, documentato per iscritto e preceduto dall'informativa, e che non può essere sostituito da cartelli di avviso all'ingresso del luogo dell'evento.

Nel caso esaminato la Corte ha escluso sia la lesione dell'onore e della reputazione sia uno sfruttamento pubblicitario della specifica immagine delle ragazze: l'illiceità è derivata dall'assenza di un consenso validamente prestato. E l'illiceità non ha comportato automaticamente il risarcimento, perché il danno deve essere provato.

A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
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Riferimento normativo e giurisprudenziale: Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza n. 8880 del 13 maggio 2020 · Tribunale di Livorno, sentenza n. 439/2017 · Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 516/2018, depositata il 1° marzo 2018 · Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore), artt. 96, 97 · Codice Civile, art. 10 · Legge n. 675/1996, come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 196/2003 · Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 17211/2015
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