Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1617 dell'11 febbraio 2025, è tornato a occuparsi di un tema sempre più ricorrente nelle aule di giustizia, ossia la possibilità, data dal web, di scaricare una fotografia e usarla a piacimento senza preoccuparsi di ottenere il consenso di chi ne detiene i diritti economici.
Il caso
La causa nasce dall'iniziativa di una società con sede a Lisbona, titolare dei diritti economici su uno scatto della Basilica di Santa Maria a Cracovia, che aveva scoperto che la foto era stata riprodotta, senza autorizzazione, sul sito di un'impresa italiana operante nel settore turistico, che la utilizzava per promuovere viaggi in Polonia. La società ha quindi agito in giudizio con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, chiedendo un risarcimento quantificato, sulla base del proprio tariffario, in 1.615 euro.
Il danno da uso illecito è in re ipsa
Per decidere la questione, il Tribunale ha anzitutto qualificato la fotografia oggetto di causa come fotografia semplice, ai sensi dell'articolo 88 della legge sul diritto d'autore (categoria distinta dalle opere fotografiche vere e proprie e soggetta al regime dei diritti connessi previsto dagli articoli 87 e seguenti della stessa legge), ricordando come l'uso di materiale fotografico senza un previo accordo rientri nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
I giudici partenopei hanno poi richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 39763/2021), secondo cui, in tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto d'esclusiva che spetta all'autore ai sensi dell'art. 12 della l. n. 633 del 1941 costituisce danno in re ipsa, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione. In questo modo il Tribunale ha evidentemente esteso tale principio, previsto per le opere d'ingegno e quindi per le fotografie artistiche, anche al diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio che l'articolo 88 riconosce al fotografo sulla fotografia semplice.
Il criterio del prezzo del consenso
Per la quantificazione del danno, il giudice ha applicato il criterio del prezzo del consenso, previsto dall'articolo 158, secondo comma, della legge sul diritto d'autore, che rappresenta la soglia minima del risarcimento spettante al titolare dei diritti. Si tratta, in sostanza, di individuare quanto l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare per acquisire lecitamente la licenza d'uso della fotografia per il periodo in cui l'ha effettivamente utilizzata. Nel caso specifico, il periodo di pubblicazione, superiore a sei mesi e inferiore all'anno, è stato riportato al tariffario prodotto in giudizio dalla società attrice, che indicava per quella fascia temporale un importo di 1.615 euro. Il Tribunale ha ritenuto tale importo congruo e ha condannato la società convenuta al pagamento della somma, oltre alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 807 euro.
Il rigetto della domanda sulla mancata indicazione dell'autore
Il Tribunale ha invece respinto la richiesta di risarcimento ulteriore avanzata dall'attrice per la mancata indicazione, in calce alla fotografia pubblicata, del nome dell'autore dello scatto. Il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera si sostanzia, secondo l'impostazione tradizionale richiamata dal giudice, nella facoltà dell'autore di rivendicare la propria identificazione come tale. Il Tribunale ha però ricordato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione I del 3 marzo 2006, n. 472, secondo cui la pubblicazione di una fotografia priva dell'indicazione del nome del fotografo non genera, nemmeno in via presuntiva, un'indebita attribuzione della paternità a favore di chi la utilizza, e non comporta quindi automaticamente una violazione del diritto morale d'autore. Nel caso specifico, il giudice ha osservato che non vi era alcuna prova di un tentativo del convenuto di appropriarsi della paternità dello scatto, essendo la fotografia stata utilizzata unicamente a fini pubblicitari legati alla promozione del luogo rappresentato.
Cosa resta di questa sentenza
La pronuncia del Tribunale di Napoli semplifica in modo significativo la posizione di chi agisce per la tutela dei propri diritti su una fotografia: non è necessario dimostrare un pregiudizio economico specifico, essendo sufficiente provare l'utilizzo non autorizzato della fotografia protetta, mentre la quantificazione può fondarsi su parametri oggettivi come il tariffario di mercato applicato alla durata dell'utilizzo. La sentenza chiarisce però anche che la mancata menzione del nome dell'autore, da sola, non è sufficiente a fondare un'ulteriore pretesa risarcitoria per lesione del diritto morale, se non emerge un effettivo tentativo di appropriazione della paternità dell'opera. Per chi invece pubblica contenuti online, e in particolare per le imprese che utilizzano immagini reperite in rete per finalità promozionali, la sentenza resta comunque un promemoria del fatto che l'assenza di una verifica preventiva sulla titolarità dei diritti espone a una responsabilità che il giudice può liquidare anche in tempi e con importi contenuti, ma che comporta comunque un esborso economico ulteriore rispetto alle spese di lite.
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