Una società del settore alimentare commissionò nel 2008 a un'agenzia pubblicitaria la realizzazione di un'opera fotografica: l'immagine rappresentava una mappa del mondo composta interamente da spezie variopinte ed era da anni il simbolo visivo dell'azienda nelle fiere e sul sito internet. Anni dopo, un ex agente commerciale della società costituì una nuova impresa operante nello stesso settore e pubblicò quella stessa fotografia sul proprio sito, senza alcuna autorizzazione. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 6649 del 3 aprile 2026, ha condannato l'ex agente e la società da lui costituita per violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale confusoria, affrontando nel merito una questione che riguarda chiunque commissioni un'opera fotografica per la propria attività: a chi spettano i diritti economici sull'immagine e su quale base?

La difesa dei convenuti: mancava la prova scritta della cessione

Il punto centrale del ragionamento difensivo si basava sull'art. 110 della legge sul diritto d'autore, secondo cui «la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto». Poiché tra l'autore della fotografia e la società committente non esisteva un contratto scritto di cessione dei diritti patrimoniali sulla fotografia, l'azienda non aveva dimostrato di essere titolare dei diritti e pertanto la domanda avrebbe dovuto essere respinta.

Il Tribunale ha però respinto l'eccezione, aderendo a una linea interpretativa già consolidata dalla Corte di Cassazione (Cass. 8433/2020 e Cass. 19335/2022), secondo cui quando un'opera dell'ingegno viene realizzata su commissione da un lavoratore autonomo dietro compenso, i diritti di sfruttamento economico sorgono direttamente in capo al committente come effetto naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale. L'art. 110, pertanto, non si applica in queste situazioni perché non ha luogo un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti: tali diritti sorgono direttamente in capo al committente quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, salvo ovviamente che non sia stato concluso un patto contrario.

Cosa significa per chi commissiona fotografie

Questa ricostruzione ha conseguenze pratiche rilevanti per qualsiasi fotografo, agenzia o azienda che si trovi coinvolta in una vicenda simile.

Per il committente, la società, l'agenzia o il professionista che ha incaricato un fotografo e ha corrisposto un compenso, la sentenza conferma che i diritti economici sull'opera sono acquisiti per effetto del contratto, anche in assenza di una clausola scritta di cessione. La fattura, le comunicazioni intercorse, la testimonianza di chi ha partecipato alle riunioni preparatorie: tutto questo può essere sufficiente a provare il rapporto di committenza e, con esso, la titolarità dei diritti di sfruttamento.

Va però sottolineato, anche se il Collegio non entra nel merito, che il fotografo resta sempre titolare dei diritti morali (paternità dell'opera, diritto all'integrità dello scatto, diritto di essere riconosciuto come autore), poiché tali diritti sono inalienabili e quindi non possono essere trasferiti in via contrattuale.

La fotografia artistica e la concorrenza sleale

Il Tribunale ha affrontato anche la qualificazione giuridica dell'immagine, riconoscendo nella mappa di spezie un'opera fotografica tutelata ai sensi dell'art. 2 n. 7 della legge sul diritto d'autore, e non una semplice fotografia. La distinzione non è senza conseguenze: l'opera fotografica gode della piena tutela riconosciuta alle opere dell'ingegno, mentre le fotografie semplici godono della più limitata tutela prevista dagli artt. 87 e seguenti della legge sul diritto d'autore, i cosiddetti diritti connessi al diritto d'autore. Nel caso in esame, il carattere creativo dell'immagine è stato riconosciuto perché la rappresentazione delle diverse regioni geografiche del mondo mediante l'uso di spezie trascendeva la realtà, attraverso una rielaborazione soggettiva, per restituire un mappamondo variopinto nei colori e nei sapori, frutto dell'apporto creativo dell'autore e della sua sensibilità estetica, sia nella scelta cromatica degli elementi sia nella disposizione degli stessi.

Sul piano della concorrenza sleale, il Collegio ha riconosciuto che utilizzare un'immagine identica a quella del concorrente, rivolgendosi alla medesima clientela e operando nello stesso mercato, è condotta idonea a generare confusione sull'origine dei prodotti e dei servizi, indipendentemente dal fatto che si produca un danno patrimoniale attuale e misurabile.

La decisione del Tribunale

I giudici hanno riconosciuto, in via equitativa, il danno non patrimoniale, liquidato in duemila euro, tenuto conto che la fotografia era stata rimossa dal sito solo dopo la notifica dell'atto di citazione, ma hanno respinto la richiesta di risarcimento del danno economico perché la società attrice non aveva fornito i parametri necessari per calcolare il lucro cessante, né per determinare il cosiddetto prezzo del consenso, ossia l'importo che i convenuti avrebbero dovuto corrispondere se avessero richiesto l'autorizzazione all'uso della fotografia.

Il Tribunale, inoltre, ha inibito ogni ulteriore utilizzo dell'opera fotografica, fissando una penale di mille euro per ogni futura violazione.

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Riferimento normativo e giurisprudenziale: Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 6649 del 3 aprile 2026 · Corte di Cassazione, sentenza n. 8433/2020 · Corte di Cassazione, sentenza n. 19335/2022 · Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore), artt. 2 n. 7, 87 e ss., 110, 158 · Codice Civile, art. 2598 n. 1
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A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
Avvocato esperto in diritto d'autore e della fotografia a Roma. Assiste fotografi, agenzie fotografiche e professionisti dell'immagine in caso di uso non autorizzato di fotografie, contratti di licenza e tutela dei diritti connessi. Contatta lo studio per un primo colloquio riservato.

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