Il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della tutela cautelare del diritto d'autore e, in particolare, nel caso di uso sul web di una fotografia senza aver prima chiesto e ottenuto il diritto di riproduzione e aver pagato il compenso al fotografo.

Il caso

La vicenda trae origine da un'azienda che aveva riprodotto sul proprio sito web una fotografia aerea della città di Siena, senza alcuna autorizzazione da parte del fotografo. Era quindi stata chiesta la rimozione della fotografia indicando i dati del titolare dei diritti e l'URL dell'archivio originale. La società che gestiva il sito però non aveva dato alcuna risposta né tantomeno aveva rimosso la fotografia. È stato così adito il Tribunale di Roma, a cui è stato chiesto in via cautelare di inibire alla società l'utilizzazione dell'immagine.

Fotografia semplice o opera d'arte?

Il primo nodo che il Tribunale ha dovuto sciogliere riguarda la qualificazione giuridica della fotografia. La legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) distingue tre categorie:

a)
le opere d'ingegno od opere fotografiche vere e proprie, caratterizzate da un marcato apporto creativo e soggettivo, tutelate come qualsiasi altra opera dell'ingegno per settant'anni dalla morte dell'autore;
b)
le fotografie semplici, ossia immagini di persone, di aspetti o fatti della vita naturale e sociale, prive di carattere creativo ma frutto comunque di un'attività personale del fotografo, tutelate ai sensi degli artt. 87 e ss. della stessa legge come diritti connessi;
c)
le riproduzioni documentali, ossia fotografie di scritti, oggetti, disegni tecnici, che sono prive di qualsiasi tutela.

Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali.

Nel caso in esame, il Tribunale ha qualificato la fotografia come "semplice". L'immagine, per quanto realizzata con grande maestria e capace di valorizzare efficacemente il paesaggio urbano di Siena, non conteneva quelle caratteristiche che consentono di parlare di opera d'arte: prevaleva l'aspetto tecnico su quello artistico e gli interventi successivi allo scatto — come l'accentuazione del colore del cielo o la valorizzazione del primo piano — erano accorgimenti tecnici, non espressione di una visione creativa personale.

Il ruolo decisivo della PEC: la mala fede dell'utilizzatore

La seconda questione ha riguardato la presenza sulla fotografia delle informazioni previste dall'art. 90 della legge sul diritto d'autore. Quest'articolo prevede che le fotografie semplici debbano indicare il nome dell'autore e l'anno di produzione (nonché, se riproducono un'opera d'arte, anche il nome dell'autore dell'opera fotografata). Qualora le foto non portino queste indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi per il fotografo, a meno che quest'ultimo non dimostri la mala fede di chi le ha usate.

Nel caso di specie, non vi erano dubbi che la società titolare del sito fosse in mala fede e sapesse esattamente chi era il titolare dei diritti sulla fotografia. Indipendentemente dalla presenza o assenza di un watermark sull'immagine, la diffida inviata prima del giudizio aveva fornito alla resistente tutte le informazioni rilevanti: i dati del titolare dei diritti, l'anno di produzione, l'URL dell'archivio originale. Da quel momento in poi, l'utilizzatore era in condizione di sapere con certezza di stare sfruttando una foto altrui senza autorizzazione.

La tutela cautelare e l'astreinte

A questo punto il Tribunale ha verificato la sussistenza dei requisiti per la tutela cautelare. Era infatti provato il fumus boni iuris, essendo stata dimostrata la titolarità dei diritti in capo al fotografo, nonché il periculum in mora, che consisteva nel rischio concreto di diffusione incontrollata dell'immagine sul web con conseguente azzeramento o considerevole riduzione del suo valore commerciale.

Il Tribunale ha emesso l'ordinanza cautelare ordinando alla società che gestiva il sito web di astenersi da qualsiasi utilizzo della fotografia. A corredo dell'inibitoria, il Giudice ha applicato l'istituto dell'astreinte previsto dagli artt. 156 e 163 L.d.A. Si tratta di un istituto mutuato dall'esperienza francese — il cui nome deriva dal latino adstringere, "costringere" — applicabile quando non sia possibile ricorrere all'esecuzione diretta e l'obbligazione abbia carattere infungibile, come la rimozione di un contenuto da un sito web. L'astreinte è una misura accessoria che condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. Nel caso in esame, la penale è stata fissata in € 100,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal quindicesimo giorno dalla notifica dell'ordinanza. Le spese processuali sono state poste a carico della parte soccombente.

Cosa resta di questa ordinanza

Vale la pena soffermarsi su un aspetto che la vicenda mette in luce con particolare chiarezza: il procedimento cautelare in materia di diritto d'autore non è una via secondaria o residuale rispetto al giudizio ordinario. In molti casi è, al contrario, lo strumento più efficace, perché consente di ottenere un provvedimento vincolante in tempi rapidi e di affiancarlo a una misura — l'astreinte — che trasforma ogni giorno di inerzia in un costo economico certo e crescente.

L'ordinanza del Tribunale di Roma conferma inoltre che questa tutela è pienamente accessibile anche per le fotografie cosiddette semplici, quelle che non raggiungono la soglia dell'opera d'arte ma che rappresentano comunque il frutto di un lavoro professionale anche di alta qualità e di un investimento economico. Non è necessario che l'immagine abbia valore artistico: è sufficiente che sia opera del fotografo e che qualcuno la stia usando senza averne diritto.

Quanto alla strategia processuale, la vicenda ricorda che inviare una diffida formale prima di adire il tribunale non è un adempimento burocratico. È l'atto che cristallizza la mala fede dell'utilizzatore, rendendo difficile qualsiasi difesa successiva basata sull'ignoranza o sulla buona fede. Documentare la titolarità, spedire la diffida a mezzo PEC e conservare la prova della mancata rimozione sono i tre passaggi che, nel caso in esame, hanno reso il ricorso praticamente incontestabile.

A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
Avvocato esperto in diritto d'autore e della fotografia a Roma. Assiste fotografi, agenzie fotografiche e professionisti dell'immagine in caso di uso non autorizzato di fotografie, contratti di licenza e tutela dei diritti connessi. Contatta lo studio per un primo colloquio riservato.
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Riferimenti normativi Artt. 2, 87, 88, 90, 156 e 163 L. 633/1941
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