In tema di diritti d'autore la regola generale prevede che i diritti nascano in capo a chi crea l'opera. Nel caso dei ritratti fotografici su commissione, però, l'articolo 98 della legge sul diritto d'autore stabilisce un'eccezione: i diritti patrimoniali sulle fotografie sorgono direttamente in capo al committente dal momento in cui gli scatti vengono prodotti, salvo patti contrari. Al fotografo spetta il diritto al compenso, ma non necessariamente il controllo sull'utilizzo delle immagini.

Questa regola è spesso fonte di conflitti, soprattutto quando le parti non hanno stipulato un contratto scritto e i limiti dell'incarico restano indefiniti. È esattamente la situazione affrontata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 6099 del 30 maggio 2017.

Il caso: uno shooting, una copertina e la fattura come unico documento

Un fotografo era stato incaricato di realizzare una serie di ritratti di una nota cantante. Una delle immagini era stata poi utilizzata dalla casa discografica per la copertina del disco. Il fotografo aveva contestato quell'utilizzo, ritenendolo fuori dai limiti dell'incarico ricevuto. La casa discografica si era difesa sostenendo di aver commissionato il servizio fotografico e di aver quindi acquistato tutti i diritti sulle immagini in base alla normativa vigente.

Tra le parti non esisteva alcun contratto scritto. L'unico documento era la fattura emessa dal fotografo, nella quale si precisava che lo shooting era stato realizzato per "solo uso stampa, escluso utilizzi commerciali per disco".

Fotografia artistica o semplice fotografia?

Prima di tutto i giudici hanno dovuto stabilire che tipo di tutela spettasse alle immagini. La distinzione è rilevante perché le fotografie dotate di carattere creativo godono della piena protezione della legge sul diritto d'autore, mentre le cosiddette semplici fotografie beneficiano di una protezione più limitata.

Nel caso in esame i giudici hanno concluso che gli scatti, pur tecnicamente ineccepibili, non raggiungevano la soglia dell'opera creativa. Non era possibile ravvisarvi quegli elementi di originalità capaci di trasmettere emozioni che trascendano i soggetti rappresentati e di esprimere in modo caratteristico la personalità dell'autore. Erano ritratti professionali, non opere dell'ingegno in senso pieno.

Cosa ha deciso il Tribunale

Il Tribunale, per risolvere la questione, ha ritenuto che, in assenza di un accordo scritto, l'unico elemento per stabilire quale fosse stata la volontà delle parti era la fattura del fotografo che la casa discografica aveva accettato senza contestazioni. Sulla base di questo documento fiscale, secondo il Tribunale, l'accordo tra le parti poteva essere così ricostruito: la casa discografica poteva utilizzare le fotografie liberamente, salvo che per quanto riguardava l'album e quindi non avrebbe dovuto usarle per la copertina del disco.

Avendo pubblicato lo scatto sulla copertina, la casa discografica aveva violato i diritti patrimoniali che il fotografo aveva espressamente conservato per sé. Il Tribunale l'ha condannata al risarcimento del danno.

Cosa resta di questa sentenza

La decisione del Tribunale di Milano chiarisce un punto che vale per entrambe le parti: in assenza di un contratto, anche un documento come una fattura può diventare l'unico elemento su cui il giudice fonda la propria decisione. E le parole che vi compaiono — anche quelle inserite quasi per abitudine — possono determinare l'esito di una controversia.

Per il fotografo, la sentenza offre un segnale incoraggiante: le indicazioni inserite nella fattura possono consentire di conservare il controllo su determinati utilizzi delle proprie immagini. Ma affidarsi alla fattura come unico strumento di tutela resta una scelta rischiosa, perché lascia aperti molti margini di incertezza.

Per il committente, la pronuncia chiarisce che commissionare un servizio fotografico non equivale automaticamente ad acquisire una licenza illimitata sugli scatti. Laddove la fattura contenga indicazioni sui limiti d'uso, questi vincoli sono opponibili.

La strada più sicura, per entrambi, è definire per iscritto prima dello shooting quali utilizzi sono inclusi nel compenso e quali restano riservati all'autore: se i diritti vengono ceduti senza limiti o solo per determinati scopi, canali o periodi di tempo. Un contratto chiaro non è una formalità burocratica — è l'unico modo per evitare che una fattura, o la sua assenza, diventi il terreno di uno scontro giudiziale.

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Riferimento: Tribunale di Milano, sentenza 30 maggio 2017 n. 6099
Norma: art. 98, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore)
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A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
Avvocato esperto in diritto d'autore e della fotografia a Roma. Assiste fotografi, agenzie fotografiche e professionisti dell'immagine in caso di uso non autorizzato di fotografie, contratti di licenza e tutela dei diritti connessi. Contatta lo studio per un primo colloquio riservato.

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