Partecipare a un festival musicale e accettare di farsi fotografare dai fotografi accreditati dall'organizzazione non equivale ad autorizzare qualsiasi uso futuro di quegli scatti. È il principio alla base della sentenza n. 1391 del 6 luglio 2021, con cui il Tribunale di Venezia ha condannato la società organizzatrice di un festival musicale per aver utilizzato, senza consenso, l'immagine di una partecipante per scopi pubblicitari e commerciali.
I fatti
Nel giugno 2018 una ragazza aveva partecipato a un festival musicale, dove si era lasciata fotografare insieme a un'amica da alcuni fotografi accreditati dall'organizzazione. Nell'aprile dell'anno successivo, però, un conoscente le segnalava che una di quelle fotografie era comparsa sul profilo Instagram dell'evento, dove aveva ottenuto una diffusione esponenziale e un numero elevato di visualizzazioni. La ragazza scopriva poi che la stessa immagine era stata riprodotta sulla locandina dell'edizione successiva del festival, inserita nelle email promozionali inviate a un numero indeterminato di destinatari e persino utilizzata come gigantografia su cartelloni pubblicitari in diverse città del Veneto. Non avendo mai prestato alcun consenso a questi utilizzi, dopo aver inviato due diffide rimaste senza esito, la ragazza si è rivolta al Tribunale di Venezia per ottenere l'inibizione dell'uso della propria immagine e il risarcimento del danno.
Il principio del consenso e i suoi limiti
Il Tribunale, per decidere la questione, ha anzitutto richiamato l'art. 96 della legge sul diritto d'autore, secondo cui per riprodurre, esporre o mettere in commercio l'immagine di una persona è sempre necessario ottenerne il consenso preventivo. Lo sfruttamento dell'immagine altrui senza tale consenso, ha ricordato il Collegio, è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, ossia quando ricorra un'esigenza pubblica di informazione, quando l'immagine sia collegata alla notorietà della persona o a un ufficio pubblico ricoperto, quando sia necessaria per finalità di giustizia o di polizia, o quando risponda a scopi scientifici o didattici. Queste eccezioni, è bene precisare, vanno sempre interpretate restrittivamente perché derogano a un diritto costituzionalmente protetto: il diritto all'immagine, riconosciuto come diritto inviolabile della persona dall'art. 10 del codice civile, oltre che dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore.
Ebbene, nessuna di queste eccezioni sussisteva nel caso esaminato perché l'immagine della ragazza aveva avuto una finalità di lucro: la fotografia, infatti, era stata sfruttata per promuovere commercialmente l'edizione successiva del festival e l'organizzatrice ne aveva tratto un evidente vantaggio economico. Pertanto, in assenza di qualsiasi consenso della ragazza a un utilizzo di questo tipo, lo sfruttamento dell'immagine aveva chiaramente violato il diritto all'immagine della persona ritratta.
Il risarcimento
Il Tribunale ha riconosciuto alla ragazza il diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale, calcolato come somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per acconsentire alla pubblicazione, sia del danno non patrimoniale. Nel quantificare l'importo in via equitativa, il Collegio ha tenuto conto della capillarità della diffusione dell'immagine, rivolta a un pubblico indeterminato e potenzialmente molto numeroso, della sua presenza sui social network e su gigantografie pubblicitarie affisse nelle principali città del Veneto, della notorietà raggiunta dal festival e del presumibile vantaggio economico conseguito dall'organizzatrice, oltre che dell'elevato gradimento dimostrato dal numero di visualizzazioni online. Sulla base di questi elementi, il danno è stato liquidato in via equitativa nella misura complessiva di ventimila euro, oltre interessi legali e alla rifusione delle spese di lite. Il Tribunale ha inoltre vietato all'organizzatrice qualsiasi ulteriore uso promo-pubblicitario e commerciale dell'immagine, incluso l'utilizzo sui social network.
Cosa resta di questa sentenza
La vicenda riguarda chiunque organizzi un evento e si avvalga di fotografi per documentarlo, e chiunque vi partecipi accettando di essere fotografato. Farsi immortalare da fotografi accreditati a un evento non equivale ad autorizzare ogni utilizzo futuro di quegli scatti: il consenso prestato per uno scopo, come quello di archivio, non si estende automaticamente a finalità diverse, come la promozione pubblicitaria di edizioni successive dello stesso evento. Per chi organizza eventi e intende utilizzare le immagini dei partecipanti a fini commerciali, la sentenza ricorda che è necessario raccogliere un consenso che copra espressamente quell'utilizzo, e che l'assenza di tale consenso espone a una responsabilità risarcitoria proporzionata alla diffusione e al vantaggio economico ottenuto dall'uso non autorizzato.
La tua immagine è stata usata per scopi pubblicitari o commerciali senza il tuo consenso? Contatta lo Studio Legale Sciuto per una valutazione riservata del tuo caso.
Richiedi una consulenza Verifica utilizzo immagini →