Una rete televisiva ha realizzato una fiction sulla vita di un commissario di polizia scomparso da tempo, protagonista nel dopoguerra di una stagione di rinnovamento delle tecniche investigative e tra i fondatori della prima Squadra Mobile italiana. Alla sceneggiatura ha collaborato uno dei due figli del commissario, che ha così prestato il proprio consenso, anche dietro compenso, alla realizzazione dell'opera. L'altro figlio non è stato invece mai contattato, né dall'emittente né dalla società coproduttrice, e ha scoperto l'esistenza della serie solo dopo la sua messa in onda, andata in scena in dodici puntate tra il settembre e l'ottobre di alcuni anni fa e in seguito commercializzata anche in DVD. Ritenendo che l'uso del nome e dell'immagine del padre fosse avvenuto senza il consenso di tutti gli eredi, e disconoscendo l'autenticità della firma apposta, apparentemente a suo nome, su una liberatoria che avrebbe dovuto autorizzarlo, ha citato in giudizio l'emittente e la società di produzione per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il giudizio di merito: dal Tribunale alla Corte d'appello di Roma

Nel processo l'emittente si è difesa sostenendo di avere adottato la dovuta diligenza, avendo ottenuto le liberatorie di entrambi gli eredi, e ritenendo comunque applicabile l'esimente della notorietà del soggetto ritratto, trattandosi di un personaggio storico di rilevante importanza, prevista dall'art. 97 della legge sul diritto d'autore, che permette di usare l'immagine altrui anche senza autorizzazione. Aveva inoltre proposto una domanda di manleva nei confronti della società coproduttrice, in forza di una clausola di garanzia contenuta nel contratto di coproduzione.

Il Tribunale di Roma decideva di accogliere solo in parte la domanda, escludendo l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 97 e riconoscendo un danno economico commisurato al cosiddetto prezzo del mancato consenso (ossia a quanto avrebbe percepito il figlio se avesse accettato l'uso dell'immagine e del nome del proprio padre), liquidato in via equitativa prendendo a parametro il compenso percepito dal fratello, ma ridotto in ragione del fatto che quest'ultimo aveva anche collaborato alla sceneggiatura. Venivano invece rigettate le altre domande risarcitorie, non avendo il figlio dimostrato un pregiudizio subito personalmente né una lesione dell'onore o del nome del padre, ritenuta la serie di natura celebrativa nei confronti del protagonista.

Il giudizio proseguiva avanti alla Corte d'appello di Roma la quale, con la sentenza n. 5327/2024 del 29 luglio 2024, confermava la decisione di primo grado. Secondo i giudici, infatti, la fiction perseguiva anzitutto una finalità di intrattenimento, non scevra da fini commerciali, come dimostrato anche dalla realizzazione di dodici puntate e dalla commercializzazione in DVD, ma tale natura doveva essere considerata incompatibile con lo scopo culturale in senso stretto richiesto dal già citato art. 97.

Il diritto all'immagine e le eccezioni dell'articolo 97 della legge sul diritto d'autore

Anzitutto è opportuno ricordare le norme regolatrici della materia su cui i giudici hanno basato la loro decisione.

Il diritto all'immagine è tutelato dall'articolo 10 del codice civile, che consente all'interessato di ottenere la cessazione dell'abuso, salvo il risarcimento del danno, quando la propria immagine sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti dalla legge o con pregiudizio al decoro o alla reputazione.

L'articolo 96 della legge sul diritto d'autore enuncia il principio generale corrispondente: il ritratto di una persona non può essere riprodotto, esposto o messo in commercio senza il suo consenso o, dopo la morte, senza quello dei parenti indicati dalla legge. Il consenso è un negozio unilaterale che ha ad oggetto non il diritto all'immagine in sé, personalissimo e inalienabile, ma soltanto il suo esercizio: resta quindi sempre distinto e autonomo dall'eventuale contratto in cui sia inserito ed è sempre revocabile.

L'articolo 97 della stessa legge individua le eccezioni in cui il consenso non è necessario: quando la riproduzione è giustificata dalla notorietà della persona, dall'ufficio pubblico ricoperto, da esigenze di giustizia o di polizia, oppure da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Resta comunque fermo il limite per cui il ritratto non può essere esposto o messo in commercio se ciò arreca pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

Trattandosi di deroghe a un diritto inviolabile della persona, queste eccezioni vanno interpretate in senso restrittivo: la divulgazione dell'immagine senza consenso è lecita solo se risponde a esigenze di pubblica informazione, non quando sia rivolta a fini commerciali, pubblicitari o comunque di lucro, situazione che ricorre in particolare quando il soggetto ritratto appaia come involontario testimonial di un prodotto o il pubblico possa ritenere che ne condivida la promozione.

Il ragionamento della Cassazione: la convivenza tra scopo culturale e scopo di lucro

La Cassazione ha quindi censurato l'impostazione della Corte d'appello, che aveva ricollegato in modo automatico la natura di intrattenimento della fiction alla sua finalità commerciale, escludendo così in astratto la compatibilità tra scopo di lucro e scopo culturale. Per la Suprema Corte, questa lettura binaria non è condivisibile: la giurisprudenza esclude che si possano equiparare alle finalità commerciali, per cui è sempre necessario il consenso, situazioni ben diverse come l'uso propagandistico dell'immagine di un personaggio famoso per indurre all'acquisto di un prodotto, da un lato, e l'inserimento della fotografia in un prodotto informativo o didattico-culturale a fini di documentazione, dall'altro, ma nulla vieta che i due scopi, culturale e di lucro, possano coesistere.

Anche la realizzazione di un documentario storiografico, ha osservato la Corte, può ben combinarsi con l'esercizio di un'attività d'impresa e quindi con uno scopo di lucro: ritenere irrilevante la finalità informativa o culturale ogni volta che sia presente anche una finalità commerciale significherebbe comprimere il diritto all'informazione, riservandolo di fatto solo a iniziative del tutto prive di scopo di lucro. Il giudice di merito deve perciò sempre procedere, nei casi di confine, a un bilanciamento in concreto tra l'interesse alla riservatezza dell'immagine e l'interesse, informativo o culturale, alla sua divulgazione: un bilanciamento che, nel caso specifico, la Corte d'appello di Roma non aveva svolto, essendosi limitata ad affermare in astratto la prevalenza dello scopo commerciale per la sola circostanza che esso fosse presente.

Analogo vizio la Cassazione ha riscontrato nella parte della decisione che esclude la natura culturale dell'opera perché la fiction combina elementi storiografici a parti di pura invenzione. Anche una ricostruzione romanzata della vita professionale di un personaggio noto, secondo la Corte, può assumere finalità didattico-culturali, perché resta comunque un veicolo di conoscenza della sua figura e della sua attività: escludere in radice gli elementi di fantasia narrativa, specie quelli legati alla vita privata del protagonista, equivarrebbe a far coincidere lo scopo culturale richiesto dalla norma con la sola cronaca giornalistica o la ricostruzione storico-documentaristica in senso stretto. Anche su questo punto, quindi, il giudice di merito, dopo la cassazione della sentenza, sarà chiamato a valutare in concreto se l'uso dell'immagine nelle parti di pura invenzione sia funzionale alla realizzazione dell'opera e non distorsivo del racconto, anche celebrativo, della figura rappresentata.

I precedenti richiamati: il calciatore e la mostra fotografica a pagamento

A sostegno del proprio ragionamento, la Cassazione ha richiamato due precedenti della stessa Corte. Il primo riguarda un noto calciatore, ritratto in alcune fotografie mentre scende da un aereo esibendo un trofeo appena vinto, insieme ad altri giocatori della nazionale durante un ritiro, e nel corso di un'intervista legata alla propria attività. La Corte aveva allora affermato che l'esimente della notorietà non si applica soltanto quando il personaggio è ripreso nell'esercizio dell'attività da cui la fama è derivata, ma anche quando è ritratto in attività a essa accessorie o comunque connesse, purché resti fermo, da un lato, il rispetto della sua sfera privata e, dall'altro, il divieto di uno sfruttamento commerciale dell'immagine a fini pubblicitari. Ne discende che la notorietà di una persona non può essere delimitata in modo troppo rigido al solo ambito originario in cui è maturata, restando invece esclusa dall'esimente soltanto l'immagine colta in occasioni realmente private, prive di ogni collegamento con l'attività che ha generato la celebrità.

Il secondo precedente riguarda un noto sportivo la cui immagine era stata utilizzata, senza il suo consenso, nell'ambito di una mostra fotografica il cui ingresso era subordinato al pagamento di un biglietto, sia pure di modesta entità. Anche in quel caso la Corte aveva ritenuto lecito l'utilizzo, riconoscendo che l'iniziativa perseguiva una finalità di interesse generale non esclusa dalla presenza di un corrispettivo economico per l'accesso. Il precedente conferma, secondo la Cassazione, che la sussistenza di un elemento oneroso o commerciale nell'iniziativa che utilizza l'immagine altrui non è di per sé incompatibile con il riconoscimento di una prevalente finalità culturale o informativa, dovendosi sempre verificare in concreto quale dei due interessi risulti effettivamente prevalente.

Cosa resta di questa ordinanza

La Cassazione ha fissato così il principio secondo cui, nel caso di utilizzo dell'immagine di un personaggio noto in un'opera di fiction televisiva senza il consenso dell'interessato o dei suoi eredi, la coesistenza di finalità informative, didattiche o culturali con finalità lucrative non esclude di per sé l'applicabilità dell'esimente prevista dalla legge sul diritto d'autore. Spetta al giudice di merito procedere a un bilanciamento concreto tra il diritto all'immagine, al nome e all'identità personale, da un lato, e la libertà di iniziativa economica, la libertà di espressione artistica e il diritto all'informazione, dall'altro, verificando altresì se l'uso dell'immagine nelle parti di pura invenzione, estranee alla vita professionale del personaggio rappresentato, sia funzionale alla realizzazione dell'opera e non distorsivo del racconto, anche celebrativo, della figura ritratta.

Accertata la fondatezza dei motivi di ricorso, la Corte ha infatti cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, che dovrà tornare a pronunciarsi uniformandosi ai principi enunciati. La decisione non stabilisce dunque, in via definitiva, che in questo caso l'esimente debba trovare applicazione: chiarisce piuttosto che l'automatismo per cui la presenza di uno scopo di lucro esclude sempre quello culturale non è corretto, e che ogni volta in cui un'opera dell'ingegno racconta la vita di una persona nota, informando e insieme intrattenendo il pubblico, occorre una valutazione che tenga conto di entrambe le finalità, senza sacrificare aprioristicamente né il diritto all'immagine né la libertà di espressione artistica e informativa.

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A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
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