Un notissimo giornalista televisivo, direttore di un telegiornale nazionale, è stato raffigurato tramite un sistema di intelligenza artificiale in una serie di servizi satirici trasmessi da un'altra emittente. Il suo volto e la sua voce, riprodotti con la tecnica del deepfake, pronunciavano frasi mai realmente dette, mentre l'ambientazione riprendeva lo studio televisivo da cui il conduttore andava effettivamente in onda ogni sera, tanto che molte persone non erano state in grado di comprendere che si trattava di un "falso". I filmati sono stati caricati anche sul sito internet, sui canali social e su una piattaforma di streaming collegata all'emittente.
Il reclamo e le difese dell'emittente
Il giornalista si è quindi rivolto al Garante per la protezione dei dati personali, che ha dovuto stabilire se l'esercizio del diritto di satira possa giustificare l'uso dell'immagine e della voce di una persona reale.
La società si è difesa sostenendo che i video costituivano una parodia realizzata utilizzando immagini reali del telegiornale, regolarmente acquisite dall'editore, doppiate con un sistema di intelligenza artificiale, con l'unica differenza, rispetto alla satira tradizionale, che l'imitazione non era affidata a un doppiatore in carne e ossa, ma a una IA. Ha sostenuto che la finalità fosse quella tradizionale della satira. Ha inoltre evidenziato di aver corredato i servizi di indicazioni sulla natura di deepfake, sia nei titoli sia in note esplicative sotto ai video pubblicati sul proprio sito, sia con un sottopancia esplicativo sulla piattaforma di streaming, e di aver agito così pur non essendovi ancora un obbligo normativo in tal senso, dato che gli obblighi informativi specifici sui contenuti manipolati previsti dal Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale diventeranno applicabili solo a partire dal 2 agosto 2026.
Il giornalista ha però ribattuto che la condotta era andata oltre il corretto esercizio di questo diritto, dal momento che numerosi utenti avevano creduto che i video fossero autentici, come dimostravano i commenti offensivi ricevuti sui social a seguito della loro diffusione.
La posizione del Garante: satira legittima, ma non senza trasparenza
Il diritto di satira consente di prescindere dal consenso della persona nell'uso della sua immagine, purché il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dell'interessato: è una deroga riconosciuta dalla disciplina sul trattamento di dati effettuato nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, che si applica non solo al diritto di cronaca ma anche ad altre forme di espressione, tra cui appunto la satira.
Nel caso specifico, il Garante non ha messo in discussione la natura satirica dell'iniziativa, riconoscendo che l'evoluzione tecnologica consente oggi di ottenere con l'intelligenza artificiale ciò che un tempo richiedeva le capacità trasformative di un attore o di un sosia. Ha però rilevato che l'immagine reale del giornalista era stata ripresa proprio all'interno dello studio da cui dirige quotidianamente il telegiornale e che le dichiarazioni a lui attribuite apparivano verosimili, senza quel grado di esagerazione tale da renderle percepibili come palesemente false. Questo contesto, secondo il Garante, rende il trattamento particolarmente insidioso per l'identità della persona coinvolta e amplifica il rischio che i contenuti diventino veicolo di disinformazione per il pubblico, come confermato dai numerosi messaggi di scherno ricevuti dal giornalista sui social.
Su queste basi, il Garante ha ritenuto che l'uso dei disclaimer adottati non fosse sufficientemente chiaro per un pubblico medio o poco attento, e che le informazioni fornite avrebbero dovuto essere più esplicite e ripetute nei diversi momenti di messa in onda, anche per intercettare gli spettatori meno attenti o quelli sintonizzati a trasmissione già iniziata. Il diritto di satira, quindi, resta pienamente legittimo, ma il suo esercizio non esonera dal rispetto del principio di trasparenza nei confronti di chi guarda: quando il contenuto generato con l'intelligenza artificiale è idoneo, per il suo realismo, a essere scambiato per autentico, la sola menzione occasionale della natura di deepfake non basta a rendere corretto il trattamento dei dati personali della persona ritratta.
Deepfake e obblighi informativi
Il provvedimento richiama anche il quadro normativo europeo sull'intelligenza artificiale, che non vieta di per sé la creazione di deepfake ma impone obblighi informativi specifici a chi li produce, affinché il pubblico possa riconoscere la natura manipolata del contenuto; tali obblighi sono attenuati quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma dichiaratamente artistico, creativo, satirico o fittizio. Il Garante non ha applicato direttamente questa disciplina, non ancora vigente al momento dei fatti, ma l'ha considerata come parametro di riferimento nel valutare l'adeguatezza delle cautele informative adottate.
Le misure disposte
Il Garante ha ravvisato una violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali, nonché delle regole sulla protezione dei dati fin dalla progettazione, per la mancata adozione di misure tecniche e organizzative idonee a rendere davvero percepibile al pubblico la natura non autentica dei contenuti. Ha quindi disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati del giornalista con le modalità contestate, fatta salva la conservazione dei filmati ai soli fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria, e ha rivolto all'emittente un ammonimento per l'inosservanza delle disposizioni in materia, ritenendo questa misura sufficiente in considerazione della novità della questione giuridica, legata all'uso di una tecnologia di recente diffusione in un contesto riconducibile all'espressione artistica.
Cosa resta di questo provvedimento
Il provvedimento chiarisce che il diritto di satira, anche quando esercitato attraverso strumenti di intelligenza artificiale, non richiede il consenso della persona raffigurata e resta pienamente legittimo nel suo nucleo. Ciò che il Garante ha sanzionato non è la scelta di fare satira su un personaggio pubblico tramite un deepfake, ma il modo in cui questa scelta è stata comunicata al pubblico: quando la tecnologia rende un contenuto manipolato difficilmente distinguibile da uno reale, l'onere di rendere percepibile questa distinzione si fa più stringente, non meno. La sola dichiarazione sporadica o collocata in un punto poco visibile del contenuto non è sufficiente a soddisfare il principio di trasparenza previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, specie quando la persona ritratta è mostrata nel contesto reale della propria attività professionale e le parole a lei attribuite risultano plausibili. Il caso segna così un primo punto di equilibrio tra la libertà satirica, che l'ordinamento tutela in modo ampio, e la protezione dell'identità personale di chi diventa, senza volerlo, protagonista di un contenuto generato artificialmente.
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