Ogni fotografo sviluppa nel tempo un proprio linguaggio che lo caratterizza, fatto di scelte cromatiche, di luce e di inquadratura che lo rendono riconoscibile. Se chi gli affida un lavoro lo fa proprio perché affascinato da quel tratto distintivo, non può poi rifiutarsi di pagarlo solo perché le immagini finali non corrispondono alle proprie aspettative. È quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 10314 del 21 maggio 2018, decidendo una controversia tra una catena alberghiera e un'agenzia fotogiornalistica.

I fatti

Una società che gestiva un albergo di prestigio aveva commissionato a un'agenzia fotografica un servizio dedicato alla struttura, da impiegare a fini pubblicitari. Il fotografo incaricato, professionista di chiara fama internazionale, aveva eseguito il servizio in una sola giornata di scatti anziché nelle due pattuite, e aveva consegnato le immagini su cd-rom. Alla ricezione del materiale, la società committente si era rifiutata di pagare il compenso concordato, sostenendo che le fotografie fossero inadatte alla promozione commerciale perché fortemente sovraesposte, sfocate e con errori di inquadratura e di taglio. L'agenzia aveva offerto di rifare quanto non effettuato durante la giornata di shooting, ma la committente, rimasta insoddisfatta, aveva risolto il contratto e affidato l'incarico a un altro fotografo. Di fronte al mancato pagamento, l'agenzia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, a cui la società si era opposta davanti al Tribunale di Roma.

La mancata consegna dei negativi non impedisce il perfezionamento del contratto

La prima difesa della società opponente riguardava la stessa esistenza del contratto di cessione dei diritti. Sosteneva che, non avendo mai ricevuto i negativi originali ma soltanto un cd-rom con le immagini, il contratto di cessione dei diritti sulle fotografie non si fosse mai perfezionato.

Il Tribunale ha respinto questa ricostruzione, chiarendo la portata dell'art. 89 della legge sul diritto d'autore. La norma stabilisce che la cessione del negativo, o di altro mezzo equipollente di riproduzione della fotografia, comprende, salvo patto contrario, anche la cessione dei diritti sulla fotografia stessa, sempre che questi diritti spettino al cedente. Si tratta, ha precisato il Tribunale, di una presunzione legale che opera nella direzione opposta a quella invocata dall'opponente: la norma non subordina il perfezionamento del contratto di cessione dei diritti alla consegna del negativo, ma stabilisce che, quando il negativo viene consegnato, si presume ceduto anche il diritto sull'immagine. La consegna del negativo non è dunque un requisito di validità del contratto, bensì un fatto da cui la legge fa discendere, in assenza di patto contrario, una conseguenza ulteriore sul piano dei diritti. Nel caso specifico, il contratto si era perfezionato attraverso la sottoscrizione della proposta scritta da parte della società committente, ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, indipendentemente dalle modalità con cui le immagini sarebbero state successivamente consegnate.

Lo stile del fotografo non può diventare un pretesto

Esclusa la questione del perfezionamento del contratto, il Tribunale è passato a valutare se l'agenzia avesse effettivamente eseguito male la propria prestazione, come sosteneva la società opponente.

Dall'istruttoria era emerso che il fotografo incaricato aveva raggiunto una chiara fama internazionale proprio in virtù del proprio stile peculiare: un tratto riconoscibile fatto di luminosità accentuata, toni pastello, assenza di neri marcati e prevalenza dei bianchi sugli altri colori. Quello stesso stile era stato definito un vero e proprio segno distintivo del fotografo agli atti del giudizio. Il punto decisivo, per il Tribunale, è che la società committente, prima ancora di sottoscrivere il contratto, era stata messa a conoscenza dello stile particolare del fotografo e aveva scelto proprio lui per le caratteristiche delle sue fotografie.

Una volta accertato questo, il Tribunale ha ritenuto che le caratteristiche stilistiche non potessero essere riqualificate, a posteriori, come difetti tecnici della prestazione. Le fotografie erano di elevata qualità proprio per lo stile peculiare del fotografo, lo stesso che aveva motivato la scelta della committente, e il fatto che il risultato non rispondesse al gusto soggettivo di chi le aveva commissionate non costituiva un inadempimento contrattuale. La valutazione dell'idoneità della prestazione, ha precisato il giudice, va condotta su basi oggettive, tenendo conto della finalità dichiarata e dell'interesse oggettivo del committente, non sulla base di apprezzamenti estetici formulati solo dopo aver visto il risultato.

Cosa resta di questa sentenza

La vicenda chiarisce un punto che vale per entrambe le parti di un incarico fotografico. Chi commissiona un servizio scegliendo un professionista per il suo stile riconoscibile non può, una volta consegnato il lavoro, pretendere un risultato diverso da quello che quello stile naturalmente produce: la scelta del fotografo è anche, implicitamente, l'accettazione delle sue caratteristiche espressive. Allo stesso tempo, la sentenza ricorda che la consegna del negativo o del relativo file digitale non è la condizione che fa nascere il contratto, ma un evento a cui la legge collega, salvo diversa pattuizione, la cessione dei diritti sull'immagine: un punto spesso frainteso da chi pensa che il possesso del file grezzo sia indispensabile per considerarsi titolare dei diritti acquisiti con il contratto.

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Riferimento normativo e giurisprudenziale: Tribunale di Roma, sentenza n. 10314 del 21 maggio 2018 · Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore), art. 89 · Codice Civile, art. 1326
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A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
Avvocato esperto in diritto d'autore e della fotografia a Roma. Assiste fotografi, agenzie fotografiche e professionisti dell'immagine in caso di uso non autorizzato di fotografie, contratti di licenza e tutela dei diritti connessi. Contatta lo studio per un primo colloquio riservato.

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