Quando un paziente subisce un danno durante un ricovero si pensa di solito che un medico abbia commesso un errore, ma alcune volte il danno non è dipeso dal personale medico, bensì da un'erronea organizzazione della struttura sanitaria. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione III civile, con l'ordinanza n. 26056 del 1° ottobre 2026, che ha censurato una decisione di merito secondo cui l'azienda sanitaria non poteva essere ritenuta responsabile in assenza di un errore dei medici.

La vicenda

Una bambina era stata ricoverata in un ospedale per un malessere, dove veniva curata per un'infezione, con antibiotici e tachipirina. Si trattava invece di una meningite tubercolare e le cure praticate non avevano dato esito positivo; la bambina era quindi stata trasferita in una struttura ospedaliera di Roma, dove, a causa della tubercolosi, era entrata in uno stato vegetativo permanente da cui purtroppo non si è più ripresa.

I genitori hanno così citato in giudizio i medici della struttura e l'azienda sanitaria locale, sostenendo che il danno fosse dipeso dalla colpa dei sanitari, che non si erano accorti della meningite tubercolare nonostante fossero stati avvisati che il padre della piccola era affetto da tubercolosi.

Le decisioni dei giudici di merito

Il Tribunale di Tivoli, sulla base della consulenza tecnica, ha accolto la domanda e ha ritenuto l'azienda sanitaria responsabile per fatto proprio. A seguito dell'appello dell'azienda, la Corte d'Appello di Roma ha però riformato integralmente la decisione e ha rigettato la domanda.

Secondo la Corte d'appello, per condannare l'azienda sanitaria era indispensabile provare la colpa dei sanitari che avevano agito per suo conto, ma nel giudizio era stata esclusa la responsabilità dei medici. Il consulente tecnico nominato dal tribunale, infatti, aveva precisato che la meningite tubercolare si manifesta spesso in forme asintomatiche o con sintomi generici, comuni ad altre infezioni, e che erano state compiute tutte le indagini strumentali possibili per individuare la patologia.

Il ricorso per cassazione

I genitori della bambina hanno proposto ricorso per cassazione. La loro tesi era che la responsabilità della struttura sanitaria possa derivare non soltanto dal fatto dei suoi ausiliari, ossia del personale sanitario, ma anche dalla disorganizzazione o dalla negligenza della struttura, seppur non addebitabili ai medici. Come esempio hanno richiamato l'infezione nosocomiale, riconducibile non ai medici intervenuti sul paziente ma alla struttura che non ha curato la salubrità dell'ambiente.

Nel caso concreto, sempre secondo i ricorrenti, la consulenza tecnica aveva individuato carenze di tipo organizzativo nella gestione del caso. L'anamnesi iniziale, da cui risultava la tubercolosi del padre, non era stata comunicata ai medici curanti e le informazioni raccolte non erano state riportate in cartella. Questa carenza avrebbe impedito ai medici di avere un quadro completo e di accorgersi in tempo dell'infezione tubercolare. Si trattava, secondo i ricorrenti, di omissioni non addebitabili ai medici ma alla struttura in sé.

Cosa ha affermato la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto i due motivi di ricorso che contestavano questa impostazione, ritenendoli fondati. Ha giudicato errata la tesi della Corte d'appello, secondo cui la struttura non risponde quando è esclusa la colpa dei sanitari. Ha osservato che la struttura sanitaria, oltre a rispondere delle condotte dei sanitari, risponde anche della propria condotta e che la possibilità di una responsabilità per fatto proprio, in caso di carenze organizzative, è pacifica, senza che il titolo di responsabilità cambi (Cass. n. 7074/2024). A sostegno ha richiamato un ulteriore precedente (Cass. n. 26118/2021), secondo cui la transazione con il medico non impedisce l'azione nei confronti della struttura, perché quest'ultima può essere responsabile per un fatto proprio, diverso da quello del medico dipendente o ausiliario.

La Corte ha poi ritenuto che la Corte d'appello avesse respinto la domanda applicando in modo errato l'art. 1218 c.c. alla luce della natura contrattuale del rapporto tra la struttura, anche pubblica, e il paziente: infatti, poiché il contratto è stipulato con la struttura, questa assume necessariamente obbligazioni anche in proprio e non soltanto per il fatto degli ausiliari.

Inoltre la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva errato anche per non aver tenuto in considerazione la consulenza tecnica nella parte in cui aveva accertato la carenza organizzativa che aveva portato al ritardo nella diagnosi.

L'esito: cassazione con rinvio

La Corte di Cassazione ovviamente non ha deciso nel merito sulla responsabilità dell'azienda sanitaria, ma ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma che dovrà esaminare la responsabilità della struttura per fatto proprio.

Cosa resta di questa ordinanza

Il principio che emerge è che l'esclusione della colpa dei medici non basta, da sola, a escludere la responsabilità della struttura sanitaria. La struttura risponde sia di ciò che fanno i sanitari di cui si avvale sia della propria condotta e quando emerge dalla consulenza tecnica una carenza organizzativa di rilievo decisivo, il giudice non può omettere di esaminarla.

Un secondo aspetto che merita di essere ricordato riguarda il rapporto tra paziente, medico e struttura: infatti la Cassazione ha precisato che la transazione con il medico non impedisce di agire nei confronti della struttura proprio perché questa può rispondere anche per un fatto proprio diverso da quello del sanitario.

A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
Avvocato esperto in responsabilità sanitaria a Roma. Assiste pazienti e familiari in casi di errore medico, responsabilità delle strutture sanitarie e risarcimento del danno. Contatta lo studio per un primo colloquio riservato.
Leggi anche
Riferimento normativo e giurisprudenziale: Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza n. 26056 del 1° ottobre 2026 · Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 2627/2023, depositata il 12 aprile 2023 · Codice Civile, art. 1218 · Cass. n. 7074/2024 · Cass. n. 26118/2021
Segui gli aggiornamenti su responsabilità medica e diritto d'autore su Instagram e LinkedIn.

Se tu o un tuo familiare avete subito un danno durante un ricovero, contatta lo Studio Legale Sciuto per un primo colloquio riservato.

Richiedi una consulenza Fai il test sul danno medico →