Un bambino nasce il 29 dicembre 2007 presso un policlinico romano. Nelle ore immediatamente successive alla nascita manifesta una sintomatologia neurologica grave: fissità dello sguardo, tremori spontanei, assenza di risposta agli stimoli dolorosi. Gli accertamenti successivi confermano una paralisi cerebrale infantile con emiparesi distonica che comporterà un danno permanente del settanta per cento.
La cartella clinica redatta dalla struttura descriveva un parto eutocico, avvenuto nel termine previsto e privo di complicazioni. I genitori, però, sapevano che il bambino era nato prima del tempo previsto e avevano scattato una fotografia del neonato appena diciassette minuti dopo il parto: l'immagine mostrava sul cranio del bambino un segno dentellato circolare, del tutto incompatibile con la narrativa ufficiale.
Da qui prende avvio la vicenda giudiziaria conclusasi con la sentenza n. 2466 del 16 febbraio 2026 della Tredicesima Sezione Civile del Tribunale di Roma (G.U. dott.ssa Fabiana Corbo), che ha condannato la struttura sanitaria al risarcimento complessivo di oltre un milione e trecentomila euro.
I fatti, le parti e le rispettive posizioni
I genitori agivano in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiedendo il risarcimento dei danni neurologici permanenti riportati dal bambino nonché del danno morale da essi stessi subito.
A fondamento della domanda, sostenevano che i sanitari avessero fatto ricorso alla ventosa ostetrica per agevolare l'espulsione del feto — manovra mai annotata negli atti ufficiali — e che tale compressione cranica avesse provocato l'ischemia cerebrale poi accertata strumentalmente. Producevano a supporto la documentazione fotografica scattata subito dopo il parto, che contraddiceva la descrizione contenuta in cartella, e una consulenza di parte che aveva rilevato numerose incongruenze documentali.
La struttura sanitaria si costituiva difendendo la correttezza dell'operato dei propri sanitari e forniva una spiegazione alternativa ai segni fotografici: si tratterebbe, secondo la difesa, di un comune "tumore da parto", ossia di una tumefazione dei tessuti molli del cranio che può formarsi naturalmente durante il passaggio nel canale del parto. Negava, infine, l'esistenza di qualsiasi nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni neurologici del bambino.
Lo svolgimento del processo
Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio e i consulenti medici incaricati hanno rilevato una serie di incongruenze e gravi lacune documentali di rilievo oggettivo: mancava il referto di un'ecografia richiesta ma mai allegata agli atti, il tracciato cardiotocografico risultava quasi illeggibile, mancava del tutto la descrizione clinica nella seconda giornata di vita, e il neonato era stato erroneamente classificato come nato a termine — con conseguente applicazione di protocolli di monitoraggio inadeguati alla sua reale condizione di prematuro tardivo.
Il ragionamento giuridico: quando la cartella incompleta diventa prova contro la struttura
La sentenza si confronta prima di tutto con il regime di responsabilità applicabile, specificando che la struttura risponde a titolo contrattuale, sia per le proprie inadempienze organizzative sia per l'operato dei medici che operano come suoi ausiliari necessari, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. I fatti risalivano al 2007, con conseguente inapplicabilità delle leggi Balduzzi e Gelli-Bianco, entrambe prive di portata retroattiva.
Il nucleo della motivazione riguarda tuttavia il nesso di causalità e la distribuzione dell'onere probatorio. I consulenti tecnici non avevano raggiunto una conclusione univoca sulla causalità, anche a causa delle lacune della cartella clinica.
Per superare lo stallo probatorio generato dalle omissioni in cartella, il Tribunale ha fatto ricorso a un solido impianto giurisprudenziale, fondato su tre pilastri elaborati negli anni dalla Suprema Corte.
Il primo è il principio di vicinanza della prova: nelle controversie di responsabilità contrattuale, l'onere di dimostrare il corretto adempimento spetta al debitore, ossia alla struttura sanitaria. Chi ha eseguito la prestazione e ha redatto la documentazione che ne dovrebbe dare conto deve provare di aver agito correttamente.
Viene poi in rilievo il concetto di danno evidenziale: quando la struttura non conserva o non redige correttamente la documentazione sanitaria, priva il paziente del suo principale strumento di prova. In questo scenario, le conseguenze dell'incertezza non possono ricadere sulla vittima, ma su chi ha generato l'impossibilità di ricostruire i fatti.
Il terzo pilastro è il ricorso alle presunzioni: qualora la prova diretta del nesso causale sia impossibile proprio a causa delle lacune della cartella, il giudice può ritenere provata la causalità in via presuntiva, a condizione che la condotta dei sanitari, per quanto ricostruibile, sia astrattamente idonea a produrre il danno accertato.
L'orientamento della Cassazione
Il Tribunale ha richiamato il costante insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, nelle ipotesi in cui la cartella presenti gravi ed evidenti omissioni tali da rendere impossibile l'individuazione del nesso di causalità materiale, questo può comunque ritenersi provato perché sul personale sanitario gravano precisi obblighi di informazione e documentazione dell'attività svolta. L'eventuale carenza della documentazione sanitaria non può comportare un pregiudizio per il paziente, compromettendo il suo diritto alla prova e sfavorendolo in sede processuale.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. L'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass. civ., sez. III, 18.02.2021, n. 4424).
Nel caso in esame, l'utilizzo di uno strumento di trazione sul cranio del neonato, desumibile dalle fotografie anche se mai documentato, è astrattamente idoneo a provocare una lesione vascolare ischemica. Alla luce delle lacune della cartella, dell'evidenza fotografica e dell'assenza di prova liberatoria da parte della struttura, il nesso causale doveva pertanto considerarsi dimostrato.
La decisione e la condanna
Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato la struttura al risarcimento integrale dei danni. Per il figlio, accertato un danno biologico permanente del settanta per cento, il Tribunale ha liquidato la somma di 1.112.951,35 euro per il danno subito dal neonato, nonché 89.027,23 euro per ciascuno dei due genitori a titolo di danno riflesso, tenendo conto dello stravolgimento delle abitudini di vita connesso all'esigenza di assistenza continuativa del figlio.
La struttura è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, nonché delle spese della consulenza tecnica d'ufficio e di parte.
Cosa resta di questa sentenza
La pronuncia del Tribunale di Roma non introduce principi nuovi, ma ne offre un'applicazione particolarmente limpida in un contesto — quello ostetrico — dove la posta in gioco è elevatissima e la documentazione è spesso il solo mezzo per ricostruire cosa è accaduto in sala parto.
Il concetto fondamentale è che l'assenza di documentazione non equivale automaticamente all'assenza di responsabilità. Al contrario: quando una struttura non è in grado di dimostrare di aver operato correttamente, perché la cartella è lacunosa, contraddittoria o incompleta, il sistema giuridico non lascia il paziente senza tutela, ma sposta il rischio dell'incertezza su chi quella incertezza ha creato.
- Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, sentenza n. 2466 del 16 febbraio 2026 (G.U. dott.ssa Fabiana Corbo)
- Art. 1218 c.c. — Responsabilità del debitore
- Art. 1228 c.c. — Responsabilità per fatto degli ausiliari
- Art. 138, co. 3, D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) — Personalizzazione del danno biologico
- Cass. n. 12218/2015; Cass. n. 27561/2017; Cass. n. 26248/2020; Cass. civ., sez. III, 18.02.2021, n. 4424 — Cartella clinica incompleta e nesso causale presunto
- Cass. n. 901/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 25164/2020 — Autonomia del danno morale rispetto al danno biologico
- Tribunale di Roma, Tabelle 2023 — Liquidazione del danno non patrimoniale da lesione parentale
- Legge n. 189/2012 (c.d. Balduzzi) e Legge n. 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco) — Non retroattività
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