Il quesito
Il medico di famiglia è un libero professionista. Non è un dipendente della ASL, non ha firmato un contratto con il paziente, opera in regime di convenzione. Quando sbaglia, chi risponde sul piano civile? Solo lui, o anche l'Azienda Sanitaria che lo ha selezionato e che lo remunera con fondi pubblici?
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 3534 del 1° luglio 2025, risponde in modo netto: risponde anche la ASL.
I fatti
Nel gennaio 2013 un bambino di otto anni, affetto da obesità grave e diabete di tipo 2, presenta tosse e febbre lieve. Nei dodici giorni successivi il pediatra gestisce il caso quasi esclusivamente per telefono, prescrivendo farmaci a base di codeina e morfina in dosi da adulto. In breve tempo le condizioni peggiorano visibilmente, ma il medico non dispone né una visita, né una radiografia, né una terapia antibiotica, finché una mattina il bambino viene trovato morto nel letto. L'autopsia accerterà che la causa è stata un edema polmonare acuto su polmonite batterica sovrapposta a una polmonite interstiziale virale.
Il percorso giudiziario
In sede penale il medico viene dapprima condannato per omicidio colposo, ma successivamente la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato il reato estinto per prescrizione. La vicenda è quindi proseguita in sede civile dove la Corte d'Appello di Napoli, anche sulla scorta delle perizie eseguite nel procedimento penale, ha stabilito che visite più tempestive, una radiografia e una terapia antibiotica avrebbero con elevata probabilità impedito l'evoluzione fatale. L'omissione del medico, in un paziente già fragile, è stata determinante per la morte del piccolo paziente.
La decisione: perché risponde anche la ASL
La ASL aveva eccepito di non essere legittimata passiva: il medico convenzionato, sosteneva, non è un suo dipendente, e la responsabilità per i suoi errori non può ricadere sull'Azienda.
La Corte respinge l'eccezione. Il ragionamento parte dalla legge n. 833 del 1978, che individua nella ASL il soggetto tenuto a garantire l'assistenza medica di base ai cittadini. La ASL adempie questo obbligo avvalendosi di medici propri dipendenti oppure di medici convenzionati. Il medico convenzionato è scelto dal paziente all'interno di un elenco predisposto dalla ASL, opera in un ambito territoriale delimitato dall'Azienda, e viene remunerato esclusivamente da essa: al paziente è vietato corrispondergli qualsiasi compenso.
In questo schema, il medico convenzionato è un ausiliario della ASL ai sensi dell'art. 1228 c.c.: chi si avvale dell'opera di terzi per adempiere una propria obbligazione risponde dei danni che questi causano nell'esecuzione dell'incarico. L'obbligazione della ASL ha fonte legale, non contrattuale, ma produce gli stessi effetti sul piano della responsabilità civile.
Va precisato che i fatti risalgono al 2013, anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 24 del 2017 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco). Eppure la Corte sottolinea come l'art. 7 di quella legge abbia poi recepito esattamente questo principio, distinguendo la responsabilità del medico dipendente, regolata dall'art. 1218 c.c., da quella del medico non dipendente, regolata dall'art. 1228 c.c. La Legge Gelli-Bianco non ha quindi innovato, ma codificato un orientamento già consolidato in giurisprudenza, a partire dalla sentenza della Cassazione n. 6243 del 2015, richiamata espressamente anche dalla pronuncia n. 14846 del 2024.
La ASL è stata condannata in solido con il pediatra. Il danno, liquidato secondo le Tabelle di Milano aggiornate al 2024, ammonta complessivamente a circa un milione di euro: circa 309.000 euro per ciascun genitore, importi tra 90.000 e 124.000 euro per le sorelle della vittima.
Cosa significa per chi ha subito un errore del medico di base
Chi si rivolge al medico di famiglia o al pediatra convenzionato non ha firmato alcun contratto con lui. Questo non significa essere privi di tutele.
Se il medico sbaglia, il paziente o i suoi familiari possono agire non solo contro il professionista, ma anche contro la ASL. L'Azienda non è estranea al rapporto di cura: è il soggetto che per legge deve garantire quella cura, e che organizza il sistema attraverso cui viene erogata. Agire contro di essa cambia concretamente il profilo della tutela risarcitoria, sia sul piano della solidità patrimoniale del soggetto convenuto, sia su quello della qualificazione giuridica della responsabilità.
Se hai subito un danno a causa di un errore del medico di famiglia o del pediatra, contatta lo Studio Legale Sciuto per un primo colloquio riservato.
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