Con l'ordinanza n. 7716 del 30 marzo 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del risarcimento dovuto ai parenti di un paziente quando il suo decesso è seguito a una condotta dei medici che ha portato a una perdita di chance di sopravvivenza. Il quesito sottostante è se il risarcimento spettante ai familiari per la perdita del rapporto parentale debba sempre essere ridotto in proporzione alla percentuale di chance non realizzata.

Il caso

La vicenda ha origine da un grave ritardo diagnostico presso un ospedale di Napoli, i cui medici non avevano rilevato tempestivamente la neoplasia di cui era affetta la paziente, riducendone in modo significativo le possibilità di sopravvivenza. La consulenza tecnica preventiva aveva quantificato la perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 40-50%, poi rideterminata al 30% nel corso del giudizio. Dopo il decesso della paziente, il marito e i due figli minori hanno citato in giudizio l'azienda sanitaria chiedendo, tra l'altro, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

L'andamento del giudizio

In primo grado, il Tribunale di Napoli ha accertato la responsabilità dell'ospedale e ha liquidato a ciascuno dei tre familiari, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di € 292.454,00, applicando le Tabelle di Roma.

In appello, la Corte d'Appello di Napoli ha riformato parzialmente la sentenza. Applicando le Tabelle di Roma aggiornate — che per questo caso avrebbero condotto a un risarcimento base di € 304.007,70 — i giudici napoletani hanno operato una decurtazione del 70%, portando il risarcimento a € 91.202,31 per ciascun familiare. Il ragionamento era il seguente: poiché la chance di sopravvivenza della paziente era stata stimata al 30%, il danno subito dai familiari andava ridotto in proporzione, moltiplicando il valore tabellare per quella stessa percentuale. È contro questa riduzione che i familiari hanno proposto ricorso per cassazione.

Due danni distinti, due soggetti distinti

Il cuore del ricorso — e della decisione della Corte — riguarda una distinzione che merita di essere spiegata con chiarezza, perché non è sempre intuitiva.

La perdita di chance di sopravvivenza è un danno che appartiene alla paziente: riguarda la probabilità che avrebbe avuto, se correttamente e tempestivamente curata, di guarire o di vivere più a lungo. È un pregiudizio che colpisce la sua sfera di autodeterminazione e di aspettativa di vita, ed è per questo che viene risarcito in capo a lei — e, dopo la morte, trasferito agli eredi per successione.

Il danno da perdita del rapporto parentale è invece un danno che appartiene ai familiari: riguarda la distruzione del sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione quotidiana, sul legame tra moglie e marito, tra madre e figli. Non è un danno che passa per successione: nasce direttamente in capo ai congiunti, nel momento in cui perdono la persona cara. Si tratta di un diritto fondamentale costituzionalmente protetto, che trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. I due danni hanno quindi soggetti diversi, oggetti diversi e fonti diverse.

Il ruolo della durata della sopravvivenza nella liquidazione del danno parentale

La Corte di Cassazione non afferma che la durata presumibile della sopravvivenza residua della vittima sia del tutto irrilevante nel calcolo del danno parentale. Sarebbe una posizione troppo rigida e non corrisponderebbe alla realtà. Ciò che la Corte chiarisce — riprendendo un principio già consolidato in precedenti pronunce (Cass. n. 26851/2023, n. 35998/2023 e n. 25271/2025) — è che questo elemento deve essere valutato all'interno del sistema tabellare a punti e non come un moltiplicatore esterno applicato a posteriori sull'intero importo. Le Tabelle di Roma, che la stessa Corte d'Appello aveva dichiarato di voler applicare, già tengono conto di questo aspetto attraverso un punto aggiuntivo decrescente al crescere dell'età del congiunto, che incorpora la stima della durata residua del rapporto.

Inoltre, la Corte sottolinea una caratteristica peculiare del danno da perdita del rapporto parentale: la componente principale non è il pregiudizio dinamico-relazionale che si prolunga nel tempo, come accade nel danno biologico, ma il lutto e il dolore interiore, che raggiungono la massima intensità immediatamente dopo la morte e tendono poi a stabilizzarsi. Un dolore non è proporzionale alla probabilità statistica che la persona scomparsa avrebbe avuto di vivere più a lungo: è un'esperienza piena e immediata, che non si misura in percentuali.

Il vizio della sentenza d'appello

La Corte Suprema ha individuato il difetto della sentenza napoletana in un punto preciso: la Corte d'Appello non aveva spiegato il percorso logico-giuridico che l'aveva portata ad applicare la percentuale di chance come coefficiente di abbattimento del risarcimento parentale. Aveva semplicemente moltiplicato il valore tabellare per il 30%, senza chiarire perché quella operazione aritmetica fosse coerente con i parametri del sistema tabellare prescelto e con i principi di adeguatezza, proporzionalità e integralità del risarcimento.

Questo, secondo la Cassazione, costituisce una falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., che disciplina la valutazione equitativa del danno. La valutazione equitativa non autorizza il giudice a procedere per formule aritmetiche non motivate: impone invece una motivazione trasparente che spieghi come le circostanze del caso concreto si traducano nella somma liquidata. Omettere questa motivazione rende la sentenza sindacabile in sede di legittimità.

Il sistema tabellare a punti

Per garantire uniformità di giudizio e rispetto del principio di uguaglianza, la Corte ribadisce che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato attraverso le tabelle basate sul sistema a punti — le Tabelle di Roma, che l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha recepito con provvedimento del 29 giugno 2022. I parametri da applicare sono cinque:

l'età della vittima primaria;
l'età del familiare superstite;
il grado di parentela;
la convivenza;
la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva.

Sono questi i criteri che il giudice del rinvio dovrà applicare, esplicitando nella motivazione come ciascuno di essi abbia inciso sulla somma finale. La durata presumibile della vita residua potrà rientrare nel calcolo, ma solo all'interno di questo sistema e non come fattore esterno di riduzione automatica.

Cosa resta di questa ordinanza

La pronuncia ha un'importanza che va oltre il caso concreto. Nei giudizi di responsabilità sanitaria per ritardo diagnostico o per condotte che hanno ridotto le chance di sopravvivenza del paziente, è frequente che la struttura ospedaliera o la compagnia assicurativa sostenga che il risarcimento ai familiari debba essere proporzionato alla percentuale di chance accertata. È un argomento apparentemente logico, ma la Cassazione chiarisce che è giuridicamente scorretto se applicato meccanicamente, senza motivazione e senza rispettare i parametri tabellari.

Per i familiari delle vittime, questo significa che il dolore per la perdita di una persona cara non può essere ridotto a una frazione della probabilità statistica che quella persona avrebbe avuto di sopravvivere. Il danno parentale ha una propria autonomia, una propria misura, e richiede una propria valutazione — che tenga conto di chi ha perso, non solo di quanto a lungo il defunto avrebbe potuto vivere.

A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
Avvocato specializzato in responsabilità sanitaria e malasanità a Roma. Assiste pazienti e familiari in casi di errore medico, ritardo diagnostico e danno da perdita del rapporto parentale. Contatta lo studio per un primo colloquio riservato.
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Riferimento Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza 30 marzo 2026 n. 7716

Riferimenti normativi Artt. 2, 29 e 30 Cost.; artt. 1226, 2043 e 2059 c.c.
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