Qual è la prescrizione del diritto al risarcimento in caso di morte per responsabilità sanitaria? E, soprattutto, da quando decorre il termine di prescrizione?
Una risposta a queste domande arriva dalla sentenza n. 306/2026 della Corte d'Appello di Campobasso che ha dovuto anzitutto stabilire la natura dell'azione promossa dai congiunti di una vittima di un (presunto) errore medico e, conseguentemente, pronunciare sulla prescrizione e sul suo dies a quo.
I fatti
Una donna era stata ricoverata il 26 aprile 2007 presso un ospedale della provincia di Campobasso per una colica addominale dovuta alla stipsi di cui soffriva, una patologia priva di segni di allarme e trattata inizialmente con esami e terapie di routine. Nel corso del ricovero le era stata applicata una sonda rettale, che, secondo la ricostruzione dei suoi parenti, le aveva provocato una perforazione intestinale a causa della quale era deceduta a meno di quarantotto ore dal ricovero.
Le figlie e le sorelle della paziente avevano agito in giudizio nel 2019, chiedendo il risarcimento dei danni subiti sia iure proprio, per la perdita del rapporto parentale, sia iure hereditatis, sostenendo che il decesso fosse riconducibile a condotte colpose dei sanitari, ma il Tribunale di Larino, con ordinanza del 14 marzo 2022, aveva respinto la domanda ritenendo insussistenti le condotte colpose, sulla base della consulenza medico-legale svolta in corso di causa. Contro questa decisione le familiari avevano proposto appello e la struttura sanitaria aveva proposto appello incidentale, riproponendo l'eccezione di prescrizione che il Tribunale aveva respinto in primo grado.
La Corte d'Appello ha ritenuto questa eccezione, sollevata con l'appello incidentale, pregiudiziale rispetto al merito poiché era evidente che se il diritto fosse stato prescritto, non occorreva stabilire se le condotte dei sanitari fossero state effettivamente erronee.
La natura del diritto dei familiari: un'azione extracontrattuale
Anzitutto va premesso che tra la struttura sanitaria (anche pubblica) e il paziente sorge un rapporto di natura contrattuale che comporta una prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento di dieci anni; i giudici hanno però ricordato che il rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria non produce effetti protettivi nei confronti dei congiunti del paziente (salvo, nel caso di morte del nascituro dove anche il padre, oltre la madre ricoverata, è considerato parte del rapporto contrattuale) in applicazione dell'art. 1372 comma 2 c.c. secondo cui "Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge". Ne consegue che il danno da perdita del rapporto parentale, venendo richiesto dai familiari iure proprio, ha natura extracontrattuale e non contrattuale.
Il termine di prescrizione più lungo, perché il fatto costituisce reato
Il termine di prescrizione è regolato dall'art. 2947 c.c. secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive dopo cinque anni (due, in caso di sinistro stradale). Lo stesso articolo, però, al comma 3, prevede che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile di risarcimento, anche nei confronti dei soggetti che, come i congiunti della vittima, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma penale ma abbiano subito un danno quale conseguenza del fatto reato e anche nei confronti del soggetto chiamato a risponderne civilmente.
Ebbene, nel caso di specie non potevano esserci dubbi sul fatto che la condotta contestata ai sanitari, per le sue caratteristiche oggettive e soggettive, era astrattamente riconducibile al reato di omicidio colposo previsto dall'articolo 589 c.p., pertanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento coincideva con quello del reato che era di sei anni.
Il termine applicabile non era dunque né il quinquennale ordinario né il decennale sostenuto dalle familiari.
Quando comincia a decorrere il termine: la conoscibilità della colpa, non la certezza
La parte più delicata della vicenda e più interessante in ottica giuridica è però come la Corte ha determinato il giorno da cui decorre la prescrizione.
La Corte d'Appello ha, infatti, richiamato il principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche del momento, ha avuto, o avrebbe potuto avere, una sufficiente percezione della riconducibilità causale del danno subito alla condotta colposa o dolosa di un terzo. Non occorre, quindi, la certezza del nesso causale né attendere che tale nesso venga accertato con precisione tecnica: è sufficiente che il danneggiato abbia, o avrebbe potuto avere con diligenza ordinaria, una percezione del fatto che la condotta dei medici aveva portato al decesso.
Applicando questo principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto che i familiari potessero già percepire, fin dal momento della morte, la riconducibilità del decesso a una condotta potenzialmente colposa dei sanitari perché la donna era stata ricoverata per una patologia per la quale erano previsti esami e trattamenti di routine e privi di complicazioni, ma in meno di quarantotto ore le sue condizioni erano precipitate fino al decesso. Questa rapida e inaspettata evoluzione, rispetto alla natura non allarmante della patologia iniziale, era di per sé un elemento sufficiente a rendere conoscibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la possibile derivazione causale della morte da una condotta dei sanitari che avevano avuto in cura la paziente, senza che fosse necessario acquisire ulteriori notizie tecniche specifiche.
La Corte ha per questo escluso che il termine di prescrizione potesse cominciare a decorrere soltanto dal 12 dicembre 2019, data in cui i familiari avevano fatto depositare, in una procedura di accertamento tecnico preventivo, una consulenza di parte dalla quale avevano tratto conferma della responsabilità dei sanitari. Una simile impostazione, ha osservato la Corte, finirebbe per far dipendere l'inizio della prescrizione dalla libera scelta del danneggiato di incaricare un consulente tecnico, consentendogli di fatto di procrastinare il decorso del termine ad libitum.
Alla luce di questi principi, la Corte d'Appello, in riforma della precedente sentenza, ha accolto l'eccezione di prescrizione in quanto il primo atto interruttivo era stato inviato oltre sette anni dopo l'evento.
La prescrizione del danno iure hereditatis
La sentenza lascia però aperta una questione relativa alla prescrizione del danno iure hereditatis; al contrario della perdita del rapporto familiare (che può riguardare anche parenti che non sono eredi del paziente deceduto), in questo caso viene chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla vittima e trasmessi in forza delle norme sulla successione agli eredi, i quali subentrano in tutti i diritti e obblighi del de cuius (salvo alcune eccezioni) e quindi anche nel diritto al risarcimento maturato dalla paziente (per esempio il danno provocato dalle lesioni o dalla sofferenza derivata dall'aver percepito la morte imminente).
La Corte nel corpo dell'atto ha fatto espliciti riferimenti alla prescrizione dei diritti iure proprio per perdita del rapporto parentale, ma non si è espressa sulle domande di risarcimento del danno biologico terminale e da lucida agonia perché considerate inammissibili in quanto proposte soltanto con la comparsa conclusionale del giudizio di appello.
Cosa resta di questa decisione
La sentenza della Corte d'Appello di Campobasso ribadisce due principi che vale la pena tenere distinti. Il primo riguarda la natura del diritto: quando sono i familiari, e non il paziente, a chiedere il risarcimento del danno per la perdita del proprio congiunto, l'azione ha natura aquiliana, perché il contratto di cura non produce, salvo eccezioni circoscritte, effetti protettivi verso i terzi. Il secondo, più delicato, riguarda il tempo a disposizione per agire: quando il fatto alla base della richiesta di risarcimento è astrattamente riconducibile a un reato, il termine di prescrizione è più lungo di quello ordinario, ma comincia comunque a decorrere dal momento in cui una persona di ordinaria diligenza avrebbe potuto sospettare che la morte del proprio congiunto fosse dovuta a un errore dei sanitari e non da quando tale sospetto viene confermato da un accertamento tecnico.
Per chi si trova ad affrontare una perdita in circostanze che sollevano dubbi sull'assistenza sanitaria ricevuta, questo significa che il tempo per valutare un'azione di risarcimento comincia a scorrere prima di quanto si possa pensare e che rivolgersi tempestivamente a un legale, prima ancora di avere in mano una perizia che confermi la colpa medica, può fare la differenza tra un diritto ancora esercitabile e uno ormai prescritto.
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