Quando un danno alla salute si manifesta a distanza di anni, anche decenni, dalla condotta che lo ha causato, il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento non coincide con il fatto storico che ha dato origine alla patologia. Il Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, con la sentenza n. 10888 del 10 luglio 2026, si è pronunciato su questo tema con riferimento a un caso di danno cosiddetto lungolatente conseguente a un'emotrasfusione con sangue infetto, chiarendo in quale momento il diritto al risarcimento possa dirsi effettivamente esercitabile, sia per la vittima diretta sia per i suoi congiunti.

I fatti

Il procedimento trae origine da un'emotrasfusione praticata nel 1981 presso un noto ospedale di Roma, a seguito della quale il paziente aveva contratto il virus dell'epatite C. La patologia, rimasta asintomatica per lungo tempo, si è progressivamente aggravata fino a determinare, nel 2015, il decesso per complicanze riconducibili alla cirrosi epatica HCV correlata. Nel 2021 i fratelli del defunto hanno agito in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e sostenendo che la morte del loro congiunto fosse causalmente riconducibile all'omessa vigilanza sulla sicurezza del sangue impiegato per la trasfusione.

Il nodo della prescrizione: quando decorre il termine nel danno lungolatente

Il Ministero della Salute aveva eccepito la prescrizione del diritto, prospettando due possibili decorrenze alternative: dalla data del contagio, cioè dal 1981, oppure, in subordine, dalla data del decesso, avvenuto nel 2015. Entrambe le impostazioni sono state respinte dal Tribunale.

Richiamando gli articoli 2935 e 2947 del codice civile, il giudice ha ribadito che la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Nelle ipotesi di danno alla salute a manifestazione progressiva o lungolatente, tale momento non coincide né con la condotta illecita né con la mera verificazione materiale dell'evento lesivo, ma con il momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire usando l'ordinaria diligenza, una conoscenza sufficientemente completa della malattia, della sua origine causale e della riferibilità della stessa alla condotta del soggetto obbligato. È un principio già affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, finché l'agente patogeno non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile, poiché è il danno conseguenza, e non la mera lesione in sé, a costituire il parametro di determinazione del danno ingiusto.

Il Tribunale ha inoltre precisato che, quando ad agire sono i congiunti della vittima per il danno da perdita del rapporto parentale fatto valere iure proprio, occorre distinguere questo pregiudizio dal danno biologico subito in vita dal dante causa. Il danno parentale presuppone infatti non solo l'evento morte, ma anche la possibilità concreta, per gli aventi diritto, di percepire tale evento come conseguenza causalmente ricollegabile alla condotta del soggetto responsabile. Per questo la prescrizione non decorre automaticamente dalla data del decesso, ma dal momento in cui tale nesso sia divenuto conoscibile con l'ordinaria diligenza, alla luce delle conoscenze disponibili.

Nel caso specifico, il Tribunale ha individuato questo momento nel verbale con cui la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, in data 25 maggio 2016, ha ricondotto il decesso all'aggravamento della cirrosi epatica HCV correlata. Poiché non è stata fornita la prova che gli attori fossero già a conoscenza, in epoca anteriore, del collegamento causale tra le trasfusioni, la patologia e il decesso, l'azione promossa nel 2021 è stata ritenuta tempestiva e conseguentemente il diritto al risarcimento non era prescritto.

Il nesso causale e la responsabilità per omessa vigilanza

Il Tribunale ha affrontato anche il tema della prova del nesso eziologico tra la trasfusione e il danno. Il verbale della Commissione medica prevista dalla legge n. 210 del 1992 non ha valore di prova legale né di confessione stragiudiziale, ma costituisce comunque un elemento indiziario grave e preciso, idoneo da solo a fondare in via presuntiva, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del codice civile, la prova del nesso causale, salvo che l'amministrazione alleghi elementi specifici idonei a privare la presunzione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie, il duplice accertamento delle Commissioni mediche di Palermo e di Messina, unito alla documentazione sanitaria in atti, è stato ritenuto sufficiente a provare, secondo il criterio del più probabile che non, il collegamento tra le trasfusioni del 1981 e il decesso. Sul piano soggettivo, la responsabilità è stata ricondotta, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, alla violazione degli obblighi di vigilanza, controllo e prevenzione in materia di raccolta, distribuzione e impiego del sangue, obblighi il cui contenuto era già riconoscibile, secondo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sin dalla fine degli anni Settanta.

Indennizzo e risarcimento: il principio di non cumulabilità

Era stata eccepita anche la non cumulabilità tra l'indennizzo eventualmente percepito ai sensi della legge n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno, richiamando il principio della compensatio lucri cum damno, secondo cui l'indennizzo va detratto dal risarcimento quando presenti un collegamento funzionale con il medesimo pregiudizio. Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione fondata solo in linea di principio: non essendo stata fornita la prova specifica dell'ammontare delle somme eventualmente percepite da ciascun attore, né della loro riferibilità al medesimo danno qui azionato, non è stato disposto alcuno scomputo.

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Per la quantificazione del danno, il Tribunale ha fatto applicazione del criterio tabellare a punti elaborato dal Tribunale di Roma e aggiornato al 2025, che attribuisce al punto un valore di 11.549,20 euro. Tenuto conto del rapporto di fratellanza, dell'età della vittima al momento del decesso e dell'assenza di allegazioni specifiche su convivenza o ulteriori ricadute dinamico-relazionali, la liquidazione è stata attestata su un valore pari a circa la metà del punteggio astrattamente spettante, per un importo complessivo superiore ai 550.000 euro ripartito tra i fratelli superstiti.

Cosa resta di questa sentenza

La decisione conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: nei casi di danno lungolatente, come le epatiti post-trasfusionali, il tempo della prescrizione non si misura dal momento in cui il fatto dannoso si è materialmente verificato, ma dal momento in cui la vittima, o i suoi congiunti, sono stati in grado di percepire, con l'ordinaria diligenza, il collegamento tra quel fatto e la patologia o il decesso che ne è derivato. È una distinzione che assume particolare rilievo pratico proprio nei casi di trasfusioni risalenti nel tempo, dove il contagio, la diagnosi e le sue conseguenze possono manifestarsi a distanza di decenni l'uno dall'altro. La sentenza chiarisce inoltre che questo momento di conoscibilità tende a coincidere, salvo prova contraria dell'amministrazione, con gli accertamenti medico-legali compiuti nell'ambito del procedimento amministrativo di indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, che assumono così un rilievo che va oltre la loro funzione originaria.

A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
Avvocato esperto in responsabilità sanitaria a Roma. Assiste pazienti e familiari in casi di danno da emotrasfusione, danno lungolatente e risarcimento del danno biologico e parentale. Contatta lo studio per un primo colloquio riservato.
Leggi anche
Riferimento normativo e giurisprudenziale: Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, sentenza n. 10888 del 10 luglio 2026 · Corte di Cassazione, sentenza n. 5119/2023 · Corte di Cassazione, sentenza n. 4110/2024 · Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19129/2023 · Corte di Cassazione, sentenza n. 11228/2024 · Corte di Cassazione, sentenza n. 34570/2023 · Corte di Cassazione, sentenza n. 5954/2014 · Corte di Cassazione, sentenza n. 26152/2014 · Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 12564, 12565, 12566, 12567/2018 · Codice Civile, artt. 2043, 2727, 2729, 2935, 2947 · Legge n. 210/1992, art. 1
Segui gli aggiornamenti su responsabilità medica e diritto d'autore su Instagram e LinkedIn.

Se tu o un tuo familiare avete subito un danno da trasfusione o da altro trattamento sanitario, anche a distanza di anni, contatta lo Studio Legale Sciuto per verificare se il diritto al risarcimento è ancora esercitabile.

Richiedi una consulenza Fai il test sul danno medico →