Se un editore si assume l'impegno contrattuale di promuovere un libro ma poi trascura i propri obblighi, l'autore può ottenere la risoluzione del contratto e rivolgersi a un'altra casa editrice? E che cosa succede se invece l'editore si limita a non ristampare un volume andato esaurito?

Può capitare che un autore, dopo aver faticato per riuscire a far pubblicare il proprio manoscritto, non sia soddisfatto dell'atteggiamento dell'editore che non presta al libro l'attenzione che merita. Questa situazione, più frequente di quanto si pensi, può costituire un inadempimento tanto grave da giustificare lo scioglimento del vincolo contrattuale — ma non sempre, come dimostra il caso esaminato dal Tribunale di Milano.

Va ricordato che non ogni inosservanza dell'editore ai propri obblighi può comportare la risoluzione dell'accordo: la giurisprudenza ha ritenuto insufficiente, ad esempio, una qualità di stampa modesta o la presenza di lievi sbavature tipografiche. Il discorso cambia quando vengono violati obblighi specifici e rilevanti.

Il caso: due contratti, due esiti opposti. Una scrittrice aveva stipulato due distinti contratti di edizione con la stessa casa editrice. In entrambi i casi l'editore era rimasto inerte, ma il Tribunale di Milano ha valutato le due situazioni in modo radicalmente diverso, a seconda della natura dell'obbligo violato.

Mancata promozione: risoluzione accolta. Il primo contratto obbligava esplicitamente la casa editrice non solo alla pubblicazione, ma anche a una serie di attività promozionali: inserimento nella grande distribuzione e nei siti di e-commerce, visibilità sui social network, sul sito aziendale e tramite newsletter dedicata. Ciononostante era emerso che l'editore non aveva effettuato alcuna di queste attività, tanto che la grande maggioranza delle copie stampate risultava ancora in giacenza. Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto, precisando che la mancata promozione dell'opera, quando è oggetto di uno specifico obbligo contrattuale, rappresenta un inadempimento grave, non assimilabile a una violazione di scarsa importanza. La casa editrice è stata quindi condannata alla restituzione delle copie invendute.

Mancata ristampa: risoluzione respinta. Il secondo contratto aveva invece ad oggetto un'altra opera, le cui 2.000 copie iniziali si erano esaurite senza che l'editore avesse dato corso alla ristampa, nonostante le sollecitazioni dell'autrice. Qui il Tribunale ha negato la risoluzione, per una ragione che può sembrare sorprendente: nei contratti di edizione a termine, regolati dall'art. 122 della Legge sul diritto d'autore, la decisione di ristampare o meno spetta in via esclusiva all'editore, che valuta autonomamente la convenienza commerciale dell'operazione. Non ristampare un libro non costituisce dunque inadempimento, a meno che il contratto non preveda uno specifico obbligo in tal senso. Il fatto che l'editore avesse anche annunciato la ristampa senza poi darvi seguito non è stato ritenuto sufficiente a mutare questo quadro, poiché il contratto era ancora in vigore e la facoltà di ristampare restava intatta.

Il confronto tra i due casi offre quindi una lezione pratica molto chiara: ciò che conta non è tanto il comportamento dell'editore in astratto, ma la presenza nel contratto di obblighi specifici e dettagliati. Un generico impegno alla pubblicazione lascia all'editore ampia discrezionalità; una clausola che descrive puntualmente le attività promozionali dovute diventa invece uno strumento concreto di tutela nelle mani dell'autore.

Riferimento: Tribunale di Milano, Sez. XIV, sentenza n. 5632/2022 del 24 giugno 2022
Norme: art. 122 L. 22 aprile 1941, n. 633; art. 1453 c.c.
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A cura di
Avv. Gianluca Sciuto
Avvocato esperto in diritto d'autore a Roma. Assiste scrittori, fotografi e creativi nella tutela delle loro opere, nella redazione e revisione di contratti editoriali e nell'azione legale contro editori inadempienti. Contatta lo studio per un primo colloquio riservato.

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